da Tecnica della Scuola
Riconoscimento servizio per i docenti che hanno insegnato nelle scuole primarie parificate e paritarie
Al personale docente di ruolo nelle scuole statali che, anteriormente all'immissione nei ruoli statali, ha prestato servizio nelle scuole primarie parificate paritarie nel periodo antecedente il 31 agosto 2008, verrà valutato il servizio ai fini della carriera. Questo è quanto afferma, in una circolare regionale, l'ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
L'ufficio scolastico regionale per il Piemonte, a seguito di alcune rischieste in merito ai certificati di servizio rilasciati dalle scuole primarie che riportano la dicitura "scuola primaria paritaria e parificata" ha tenuto a precisare alcuni punti per mezzo della circolare regionale n. 153, prot. n. 5356 del 5 maggio 2010.
"L'istituto della parifica per le scuole elementari, oggi primarie - recita la circolare - non è stato abrogato dalla legge n. 62 del 10 marzo 2000. Infatti, il riconoscimento della parità non ha comportato l'eliminazione delle scuole parificate; le scuole primarie hanno mantenuto lo status di "scuole parificate" indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità".
Prot. n. 5356
C. R. n. 153
Torino,
05.05.2010
Ai
Dirigenti e Reggenti
degli
Uffici Scolastici Provinciali
del
Piemonte - LORO SEDI
e,p.c. Ai Gestori delle scuole primarie
paritarie
del
Piemonte - LORO SEDI
Ai Presidenti Regionali delle
Associazioni
delle scuole non statali del Piemonte – Loro
sedi
In risposta alle richieste di
chiarimenti in merito ai certificati di servizio rilasciati dalle scuole
primarie che riportano la dicitura “scuola primaria paritaria e parificata” ,
su conforme parere del M.I.U.R. –
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio IV, nota n.3569 in data 2/4/2010, e Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica Ufficio X, nota n.1728 in
data 8/3/2010, si comunica quanto segue.
L’istituto della parifica per le
scuole elementari, oggi primarie, non è stato abrogato dalla legge n.62 del 10
marzo 2000. Infatti il riconoscimento della parità non ha comportato
l’eliminazione delle scuole parificate; le scuole primarie hanno mantenuto
lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o
meno della parità.
La parifica è collegata alla stipula
di una convenzione tra l’Amministrazione scolastica e l’ente gestore della
scuola, che si configura come un contratto di durata pluriennale.
Le convenzioni di parifica stipulate
negli anni passati sono scadute il 31 agosto 2008, in quanto la legge n.27 del
3 febbraio 2006, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n.250 del
5 dicembre 2005, ha previsto quanto segue: ‘le
convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine
dell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari previste dall’art.345 del T.U. n.297/1994’. Il Regolamento al
quale fa riferimento il citato art.345 è stato emanato con D.P.R. n.23 del 9 gennaio 2008, entrato in vigore
nel corso dell’anno scolastico 2007/08.
Premesso, quindi, che fino alla
predetta data del 31 agosto 2008 le scuole primarie con convenzione di parifica
hanno mantenuto la qualifica di “scuole parificate”, si ritiene che nei
confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che,
anteriormente all’immissione nei ruoli statali ha prestato servizio nelle
scuole stesse, trovino applicazione tutte le norme vigenti in materia di
riconoscimento dei servizi pregressi, ivi compresa quella relativa al
riconoscimento del servizio prestato nelle scuole parificate fino al 31 agosto
2008.
IL
DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis