14.1.09
GRIGLIA PER AUDIZIONI
SULLE PROPOSTE DI LEGGE AVENTI PER OGGETTO
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti
C. 953 Aprea (adottata come testo base) e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti,
C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota
A) Autogoverno delle istituzioni scolastiche
Questioni
- Autonomia statutaria nel rispetto della Costituzione ed in particolare del Titolo V;
- Organi di Governo (stabiliti dalla legge);
- Organi di partecipazione (stabiliti dagli statuti delle istituzioni scolastiche);
- Competenze, composizione e funzionamento dell’Organo di Governo (denominato Consiglio di amministrazione nel testo A.C. 953 e altrimenti nei testi abbinati C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota);
- Competenze, composizione e funzionamento dell’Organo tecnico (denominato Collegio dei docenti nel testo A.C. 953 e testi abbinati C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota);
- Principi generali per l’istituzione da parte delle scuole di organi di partecipazione degli studenti e delle famiglie;
- Competenze, composizione funzionamento degli organi di valutazione degli apprendimenti degli studenti e dell’istituzione scolastica;
- Possibilità per le istituzioni scolastiche, secondo criteri fissati con regolamento ministeriale, di trasformarsi in Fondazioni (delega al Governo), (cfr. art. 2 A.C. 953).
Osservazioni
-La FOE è favorevole alla piena autonomia statutaria anche per le scuole statali, poiché lo Stato, in un’ottica di sussidiarietà, deve favorire l’esistenza e la libertà di tutti i tentativi che, nel rispetto della Costituzione, promuovono l’assunzione della responsabilità educativa in un servizio rivolto alla comunità. Questo, tra l’altro, ne favorirebbe il miglioramento qualitativo innescando un processo concorrenziale virtuoso con le scuole paritarie, che già godono di autonomia statutaria e di gestione.
-Fatta questa premessa, non siamo favorevoli alla estensione delle disposizioni previste per le scuole statali autonome anche alle paritarie ( come parrebbe previsto dall’art. 1, comma 7), perché ciò comporterebbe una limitazione dell’autonomia di gestione di cui esse attualmente godono.
In sostanza, riteniamo che il sistema di governance che il ddl propone non debba riguardare la scuola paritaria, il cui funzionamento è già definita dal codice civile e dalle altre norme vigenti (vd. legge 62/2000). Pertanto si chiede che gli Organi di Governo della scuola paritaria restino quelli attualmente individuati; tali organi, come l’esperienza documenta, risultano infatti adeguati alle necessità di un buon funzionamento delle istituzioni scolastiche non statali.
- Quanto sopra si estende anche alle competenze, composizione e funzionamento dell’Organo tecnico (collegio docenti).
-La FOE certamente guarda con favore alla istituzione, da parte delle scuole, di organi di partecipazione degli studenti e delle famiglie, però con ampia libertà quanto a composizione e modalità di funzionamento, poiché lo scopo di tali organi non è la rappresentanza di interessi corporativi ma la condivisione del progetto educativo e la corresponsabilità nella sua realizzazione secondo le proprie specifiche prerogative.
-Sul tema della valutazione, la FOE ritiene che ogni scuola debba essere valutata sui risultati che consegue in termini di apprendimenti degli studenti, più che sulla congruenza dei processi;
la valutazione dovrebbe essere effettuata periodicamente, scuola per scuola, dall’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione), ente “terzo” rispetto a scuole e Ministero;
le rilevazioni delle conoscenze e competenze degli studenti dovrebbero essere effettuate nei momenti di ingresso nei e di uscita dai diversi livelli di scuola;
all’interno di ogni singola scuola dovrebbe essere promossa una figura di riferimento per la valutazione;
dopo ogni fase valutativa l’INVALSI dovrebbe stilare un rapporto nazionale in cui le scuole siano ordinate sulla base dell’accertamento del valore aggiunto
- La FOE è favorevole al riconoscimento anche per le istituzioni scolastiche statali della possibilità di passare al regime di Fondazioni, pur mantenendo qualche riserva sull’obbligo di “rendere conto alle amministrazioni pubbliche competenti delle scelte effettuate a livello organizzativo e didattico”, qualora ciò fosse rigidamente esteso anche alle scuole paritarie. Certamente anche le scuole non statali sono tenute a rendere conto in modo trasparente del proprio operato, però questo già avviene da tempo nel rapporto con gli uffici scolastici competenti, con gli Enti locali e con le famiglie che le scelgono.
Non si vorrebbe che questo diventasse strumento di indebita intromissione e direzione, da parte delle amministrazioni pubbliche, nelle scelte organizzative e didattiche delle scuole.
Diverso è il rendere conto pubblicamente - qualora richiesto e assumendosene la responsabilità - delle scelte fatte; altro è il dover sistematicamente riferire del proprio operato ad un soggetto esterno alla gestione della scuola.
B) Stato giuridico dei docenti
Questioni
- Contrattazione (area contrattuale autonoma);
- Articolazione della professione docente, formazione in servizio e valutazione;
- Associazionismo professionale.
Osservazioni
Per la FOE l’insegnante deve essere libero di proporre la propria ipotesi educativa e di praticarla nella concreta attività di insegnamento. La comunità tecnico professionale nella quale è inserito, e da cui non può prescindere, è tanto più viva quanto più fondata sulla libertà e sulla responsabilità di ciascun docente.
Pertanto proponiamo:
- Al docente professionista abilitato sia riconosciuto uno stato giuridico autonomo ed una progressione della carriera che tenga conto anche delle competenze e della valutazione del merito.
- le scuole autonome siano libere di assumere professionisti abilitati o in possesso di certificate competenze pedagogico-didattiche acquisite in esperienze di studio e di lavoro.
- le scuole paritarie siano libere di assumere il personale docente senza l’imposizione di graduatorie o elenchi, per la salvaguardia dell’identità ideale di ogni singola scuola.
- Il docente faccia valere i titoli culturali e il proprio portfolio professionale per accedere liberamente a tutte le forme di assunzione previste dalla norma
- No all’obbligo, per le scuole paritarie, di istituire figure professionali intermedie (es.vicedirigente);
- Sia potenziato il ruolo delle associazioni professionali soprattutto nell’ambito della formazione permanente, riconoscendo questa possibilità anche per l’associazionismo dei gestori di scuole paritarie
C) Percorsi di formazione iniziale, abilitazione all’insegnamento e modalità di reclutamento
Questioni
- Tipologie della formazione generalista e specialistica;
- Esame di Stato per abilitazione all’insegnamento.
- Concorsi (di istituto, regionali e/o percorsi di valutazione post-specializzazione e propedeutici alla stabilizzazione all’insegnamento) (cfr testi A.C. 953, 1710 e 1468);
- Albi regionali.
Osservazioni
Per quanto concerne la formazione dei docenti, la FOE propone:
-un unico ciclo abilitante per gli aspiranti all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, senza aumenti di gravosità dei percorsi universitari e mantenendo il valore abilitante della laurea richiesta;
- per gli aspiranti all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado: un percorso di laurea magistrale/specialistica seguito da un anno di praticantato (o tirocinio attivo) da svolgere a scuola con contratto di formazione-lavoro.
- Esame di Stato per l’abilitazione all’insegnamento, conclusivo del percorso di formazione, che terrà conto, nella stessa misura, sia della preparazione disciplinare, sia della esperienza di praticantato (o tirocinio attivo);
-Per quanto riguarda l’istituzione degli Albi regionali nulla osta purchè sia mantenuta la possibilità, per le scuole paritarie, di assumere personale abilitato indipendentemente dai canali di reclutamento previsti per le scuole statali.
D) Autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e
libertà di scelta educativa delle famiglie
Questioni
- Decentralizzazione (attuazione Titolo V Costituzione);
- Accreditamento regionale delle istituzioni scolastiche pubbliche (statali e non statali paritarie);
- Attribuzioni e risorse attraverso il criterio della “quota capitaria” (delega al Governo) (cfr. art. 11 A.C. 953).
Osservazioni
La FOE è favorevole alla Decentralizzazione in attuazione del Titolo V della Costituzione. Si ribadisce però che essa non deve tradursi in un mero passaggio di potere centralistico dallo Stato alle Regioni; la decentralizzazione è utile solo se conduce alla realizzazione di una vera sussidiarietà a tutti i livelli, che sostiene i soggetti operanti nella società civile e ne valorizza le risorse.
Per questo, l’accreditamento regionale delle istituzioni scolastiche pubbliche (statali e non statali paritarie) può essere utile solo se serve al riconoscimento e al sostegno dei soggetti che, in conformità al dettato costituzionale e ai valori della nostra tradizione, svolgono un servizio pubblico per il bene comune, e non all’esercizio di nuove (o vecchie) forme di pressione.
La “libertà di scelta dei genitori”, e non le norme dettate dal potere centrale o locale, deve essere la forza motrice dell’innovazione del sistema educativo nazionale; per questo, nei confronti dei genitori lo Stato (in un’ottica federalista le Regioni) deve esercitare una funzione sussidiaria.
Purtroppo, nonostante le scuole non statali siano riconosciute parte dei sistema nazionale integrato (legge Legge 10 Marzo 2000, n. 62), la parità garantita sul piano giuridico non è ancora divenuta parità economica.
Per questo proponiamo:
• i genitori non devono sostenere spese aggiuntive, qualora scelgano le scuole paritarie;
• il solo pagamento delle tasse, mediante la fiscalità generale, dà diritto ai genitori di scegliere il gestore dei servizi educativi, quale che sia la sua natura giuridica (pubblico o privato, statale o non statale);
• nei confronti dei genitori che scelgono la scuola non statale lo Stato deve intervenire seguendo modalità che possono essere diversificate. Le soluzioni possono essere molteplici, e vanno dal Buono scuola/ Dote alle varie forme di defiscalizzazione, meglio ancora se si realizza un mix di tali strumenti.
• Certamente una soluzione ottimale sarebbe la quota capitaria, attraverso cui le risorse finanziarie pubbliche attribuite dall’Ente locale alle istituzioni scolastiche accreditate vengono erogate in base al numero effettivo degli alunni iscritti a ogni istituzione scolastica, tenendo conto del costo medio per alunno e di criteri di equità e di eccellenza