- L’impresa sociale è prevista e disciplinata dalla legge 118/2005 e dal decreto legislativo 155/2006.
- La legislazione sulla impresa sociale è finalizzata a permettere lo svolgimento di attività di impresa agli enti del primo libro del Codice civile e lo svolgimento di attività d’impresa senza fine di lucro agli enti del quinto libro del Codice Civile.
- “Ancora oggi tutta la disciplina degli enti privati rimane circoscritta entro la rigida distinzione tracciata dal Codice Civile già dal 1942 tra enti del libro I (associazioni, fondazioni e comitati) senza fini di lucro e destinati al perseguimento di finalità etiche e/o ideali ed enti del libro V (società lucrative e cooperative) finalizzati invece alla produzione, in funzione meramente lucrativa o di mutualità interna, di beni e servizi” (Relazione al disegno di legge sull’impresa sociale 19/07/2002).
- Con la legge 118/2005 il Governo è stato delegato a integrare l’ordinamento civile nel rispetto delle norme generali su associazioni, fondazioni, società e cooperative e delle norme speciali su organismi di promozione sociale e enti ecclesiastici.
- L’impresa sociale non è un nuovo soggetto giuridico, quanto un particolare tipo di attività svolto da uno dei soggetti (associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi, società) previsti dal Codice Civile.
- La legge delega definisce le imprese sociali come: “organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione e scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”.
- Il decreto legislativo n. 155/2006 sull’“Impresa Sociale” individua i settori di particolare rilievo sociale:
1) assistenza e sanità;
2) istruzione , formazione e educazione;
3) ambiente e patrimonio culturale;
4) occupazione svantaggiati e disabili.
- E’ prevista una apposita sezione del registro imprese (Sezione Imprese Sociali).
- Anche per l’impresa sociale che non ha personalità giuridica se il patrimonio è superiore ai 20.000 euro delle obbligazioni risponde solo l’organizzazione con il suo patrimonio (art. 6 d.lgs 155/2006)
- L’impresa sociale è tenuta a redigere il bilancio sociale.
- L’impresa sociale in caso di scioglimento deve devolvere al patrimonio residuo ad enti no-profit.
- Al momento non sono previste agevolazioni fiscali per l’impresa sociale.
- L’attività scolastica, se svolta senza fine di lucro, rientra a pieno titolo nell’ambito dell’impresa sociale.
- In virtù delle norme citate (l. 118/2205 e d. lgs 115/2006) l’ordinamento giuridico riconosce il valore peculiare dei soggetti che, senza finalità di lucro, erogano in modo organizzato servizi di utilità sociale (come l’istruzione).