- Le cooperative sociali sono previste e disciplinate dal Codice Civile e dalla legge 381/1991.
- Le “sociali” sono cooperative (ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile) e come tali hanno uno scopo mutualistico (“fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri delle organizzazioni a condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal mercato” Relazione al Codice Civile 1942).
- Le “sociali” sono cooperative speciali, perché hanno anche uno scopo solidaristico (mutualità esterna): “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini” (art. 1 legge 381/1991).
- Le cooperative sociali sono cooperative a mutualità prevalente ex lege (art. 111 septies disp. att. e trans codice civile).
- Le cooperative sociali, ai sensi dell’art. 1 legge 381/1991, sono di due tipi:
1) le cooperative sociali di tipo (A) che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
2) le cooperative sociali di tipo (B) che hanno come scopo l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- L’attività scolastica può essere gestita dalle cooperative sociali di tipo A (sono numerose le scuole gestite da cooperative sociali).
- Le cooperative sociali si iscrivono nell’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente, Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, nella Sezione Cooperative sociali.
- Le Regioni hanno istituito Albi regionali delle cooperative sociali; l’iscrizione in tali albi è necessaria per il convenzionamento con gli enti locali, e per l’accesso ad eventuali contributi regionali (in Lombardia la legge regionale di riferimento è la l.r. 21/2003).
- Le cooperative sociali possono iscriversi anche nelle Sezioni relative alle attività svolte (produzione lavoro, consumo…).
- Le cooperative sociali possono avere soci volontari (che non devono essere più del 50% dei soci).
- I soci volontari devono essere assicurati (INAIL) ricevere alcun compenso per l’attività svolta (solo rimborsi spese).
- Le cooperative sociali ai fini fiscali sono Onlus di diritto (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) ex art. 10 d.lgs 460/1997 (ancorché l’attività svolta resta “commerciale” ai fini fiscali).
- In Lombardia le cooperative sociali, in quanto ONLUS, sono esentate del pagamento dell’IRAP.