- Nel I Libro il Codice Civile disciplina gli enti che perseguono scopi non lucrativi di interesse pubblico (educativi, culturali, assistenziali, religiosi…) e che non hanno come fine lo svolgimento di attività di impresa.
- I soggetti giuridici privati disciplinati dal Titolo II del I Libro del Codice Civile sono le Associazioni, le Fondazioni e i Comitati.
- Le Associazioni sono caratterizzate dall’essere costituite da una pluralità di persone aventi uno scopo comune.
- Le Associazioni possono essere “riconosciute” o “non riconosciute”.
- Sono “riconosciute “le Associazioni dotate di personalità giuridica, sono “non riconosciute” le Associazioni prive di personalità giuridica.
- Nelle Associazioni riconosciute delle obbligazioni risponde solo il patrimonio sociale (responsabilità limitata); nelle Associazioni non riconosciute delle obbligazioni rispondono solidalmente il fondo comune e le persone fisiche che hanno agito per l’associazione (responsabilità illimitata ex art. 38 c.c.).
- Le Associazioni possono richiedere la personalità giuridica sia all’atto della costituzione sia in qualunque momento successivo (molte associazioni operano come non riconosciute e dopo un certo tempo richiedono il riconoscimento).
- Per ottenere la personalità giuridica le Associazioni devono avere uno statuto redatto per atto pubblico (art. 14 cc), devono perseguire uno scopo lecito e devono essere in possesso di un patrimonio adeguato allo scopo (DPR 361/2000). Nella prassi le autorità competenti ritengono necessario un patrimonio che varia dai 20.000 ai 50.000 euro. Il patrimonio può essere costituito da beni immobili, mobili o denaro.
- Le Autorità amministrative competenti a riconoscere la personalità giuridica sono le Prefetture (Uffici territoriali del Governo) e le Regioni, a seconda dell’ambito territoriale (se sovra regionale sono competenti le Prefetture) e del settore (le Regioni solo per le materie “regionali”) di operatività delle associazioni.
- Il procedimento per la acquisizione della personalità giuridica è disciplinato dal DPR 361/2000 (deve essere concluso entro 120 gg dalla presentazione della domanda, alla quale va allegata tutta la documentazione richiesta).
- La personalità giuridica si acquisisce mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla autorità amministrativa competente (Prefettura o Regione).
- Nel registro vanno poi annotate tutte le modifiche che intervengono dopo il riconoscimento (amministratori, sede….). Le modifiche statutarie della Associazione riconosciuta devono essere approvate dalla Autorità tutoria (Prefettura o Regione).
- Se l’attività scolastica è gestita da una Associazione appare quanto mai opportuno che l’associazione sia dotata di personalità giuridica, stante le responsabilità connesse alla gestione di attività con minori
- Le Associazioni di volontariato (l. 266/94 e le Associazioni di promozioni sociale (l 383/2000) sono tipi di Associazioni. Le Associazioni di volontariato, stante la gratuità delle prestazioni erogate ai destinatari, non possono gestire attività scolastiche.
- Per le associazioni di promozione sociale, stante la necessaria prevalenza di prestazioni volontarie, risulta molto difficile la gestione di scuole.
- Gli organi di governo di una Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio direttivo e il Presidente.
- Alla assemblea, composta da tutti i soci della Associazione, spettano alcuni compiti fondamentali (elezione direttivo, approvazione bilancio, adozione regolamenti modifiche statutarie…. delibere di scioglimento….).
Il Consiglio Direttivo, eletto dalla Assemblea, è l’organo di gestione della associazione.
Il Presidente, eletto dalla Assemblea o dal Consiglio Direttivo, rappresenta
- L’ordinamento interno della associazione è regolato dai seguenti principi:
a) “porta aperta”: tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto possono associarsi;
b) democraticità: tutti gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri (le decisioni sono prese dagli organi a maggioranza; per lo scioglimento della associazione occorre il voto favorevole dei ¾ degli associati…);
c) libera elettività delle cariche: gli organi sociali devono essere eletti dalla assemblea;
d) non ripetibilità della quota associativa e dei contributi versati in caso di recesso a esclusione o decadenza (art. 24 cc);
e) sovranità della Assemblea: i poteri fondamentali competono alla Assemblea cui partecipano tutti gli associati (un decimo degli associati deve poter richiedere la convocazione della Assemblea).