L’imposta sul reddito delle società riguarda sia le società e gli enti commerciali, che gli enti non commerciali. Presupposto dell’IRES è il possesso di redditi di:
· redditi fondiari: che derivano dal possesso di immobili (terreni e fabbricati), possesso ritenuto sintomo, di per sé, di “capacità contributiva”, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di immobili locati.
· redditi di capitale: che derivano dal possesso di mezzi finanziari (azioni, titoli, strumenti finanziari, ecc) con percezione di “frutti civili” quali interessi, cedole, dividendi, ecc.;
· redditi d’impresa: che derivano dall’esercizio di attività d’impresa, come definita dal legislatore fiscale.
· redditi diversi: si tratta di una categoria residuale di redditi, tesa a ricapitolare una serie di situazioni economiche ritenute in sé sintomo di una autonoma capacità contributiva e quindi assoggettabili a tassazione ai fini IRES.
Per le società e gli enti commerciali ogni eventuale reddito posseduto (reddito fondiario, reddito di capitale, reddito diverso) affluisce comunque al reddito d’impresa.
Per gli enti non commerciali, invece, il reddito complessivo è determinato come somma di redditi distinti.
Relativamente all’esercizio di attività commerciale ai fini fiscali, l’assoggettamento ad IRES, impone, in linea di massima:
a) obbligo sostanziale: entro il 20 giugno di ogni anno occorre determinare e versare il saldo dell’imposta IRES, relativamente ai redditi prodotti l’anno precedente. (per gli enti che hanno un esercizio “a cavallo”, il termine scade il giorno 20 del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio).
Entro il 20 giugno di ogni anno, inoltre, corre l’obbligo di versare, la prima rata di acconto dell’IRES dovuta per l’anno medesimo, nell’ammontare pari al 40% dell’IRES relativa all’anno precedente (vale quanto detto sopra, per gli enti con esercizio a cavallo).
Entro il 30 novembre di ogni anno, inoltre, corre l’obbligo di versare, la seconda rata di acconto dell’IRES dovuta per l’anno medesimo, nell’ammontare pari al 60% dell’IRES relativa all’anno precedente (per gli enti con esercizio “a cavallo”, il termine è quello dell’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio).
b) obbligo formale: presentare il modello UNICO, entro il decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta al quale si riferisce (normalmente, se l’esercizio coincide con l’anno solare, entro il 31 ottobre di ogni anno, con riferimento ai redditi prodotti il mese precedente).