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Legge 17 ottobre 2007, n. 188
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2007
Art. 1.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si
intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui
all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e
dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i
contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice
civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi
redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi
di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i
propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1,
realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico
progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare
a cura del firmatario, destinati all’identificazione della lavoratrice o del
lavoratore, ovvero del prestatore d’opera o della prestatrice d’opera, del
datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della
data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno
validità di quindici giorni dalla data di
emissione.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono
altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o
falsificazioni.
5. I moduli di cui al presente
articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con
il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza
dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché
l’individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del
termine di validità di cui al secondo periodo del comma
3.
6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito,
stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso
possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d’opera e alla
prestatrice d’opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente
articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i
patronati.
7. All’attuazione della presente legge si
provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.