È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il D.D. n. 396 del 13 dicembre 2022 di adozione, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, della modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille.
Il presente atto costituisce un aggiornamento rispetto alla precedente modulistica (e relative linee guide) approvata con D.D. 488 del 22 settembre 2021, a seguito della messa a disposizione degli enti beneficiari del contributo di importo pari o superiore a 20.000,00 euro di una piattaforma informatica dedicata, attraverso la quale gli enti medesimi dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto.
Di seguito, sono messi a disposizione: le linee guida aggiornate, un format esemplificativo inerente la lista dei giustificativi di spesa nonché il manuale utente relativo all’utilizzo della piattaforma informatica – dedicata agli enti percettori di somme pari o superiori ad euro 20.000,00 – da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2021.
- Linee guida per la rendicontazione (aggiornate alla piattaforma)
- Manuale utente piattaforma informatica
- Format esemplificativo lista giustificativi di spesa
Si comunica inoltre, che la modulistica (e relative linee guida) approvata con il precedente Decreto direttoriale n. 488/2021 resta valida – a partire dall’anno finanziario 2021 – per la sola rendicontazione di contributi inferiori a euro 20.000,00 (cfr al link).
La modifica, resa necessaria a seguito della messa a disposizione di una piattaforma informatica dedicata agli enti beneficiari del contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro, dovrà essere applicata a partire dal contributo finanziario 2021.
Sono tenuti al rispetto delle linee guida i soggetti beneficiari del contributo del cinque per mille come individuati dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 23 luglio 2020: “enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”.
In via transitoria, nelle more della piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, i soggetti destinatari delle linee guida continuano ad essere i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. in parola:
– Enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
– Associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
– Associazioni e Fondazioni riconosciute.
Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo.
Parimenti, grava su tutti i soggetti beneficiari l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.
Solo i soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a € 20.000,00 hanno altresì l’obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione.
Oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione, pertanto, dei singoli giustificativi di spesa, i quali non dovranno essere inviati, bensì conservati in originale ed esibiti qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne
faccia richiesta.