La circolare MIUR delle Iscrizioni A.S. 2019-2020 (n. 18902. 07-11-2018), in merito agli adempimenti vaccinali rinvia all’articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito conmodificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119.
La norma prevede a partire dall’a.s. 2019/20 la cosiddetta procedura semplificata.
Ecco i passaggi fondamentali:
- i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo 2019, l’elenco completo degli iscritti in obbligo scolastico (di età compresa tra zero e sedici anni) per l’anno scolastico 2019/2020;
- le ALS territorialmente competenti, entro il 10 giugno, provvedono a restituire gli elenchi completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente;
- nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio 2019, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente.
- entro il 20 luglio 2019, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie trasmettono all’ASL, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni;
- per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti NON determina la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.