Aninsei ha inviato ai propri Associati la seguente nota sulla proroga dei contratti a termine a cura dell’Avv. Innocenzo Megali
1. LEGGE 77/2020
La legge 17/7/2020 n. 77 di conversione del decreto-legge 34/2020 (articolo 93, comma 1 bis) ha stabilito che il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Sicuramente sorgono perplessità sulla legittimità costituzionale di questa norma per violazione dell’art. 41 Costituzione. Già con la sentenza 78 del 1958 la Corte Costituzionale ha rilevato che l’art. 41 sancisce: “L’iniziativa economica privata è libera”. La Corte ha rilevato che nella locuzione “iniziativa economica” devono comprendersi le attività di operatori non solo dirette a creare e costituire un’azienda, ma anche inerenti alla vita e allo svolgimento di essa; né vi è alcuna ragione per non comprendere nel disposto costituzionale le attività aziendali.
L’iniziativa economica tende a regolare l’azienda in modo venga nell’azienda stessa impiegata mano d’opera che per numero, qualità, specializzazione, operosità il titolare ritenga necessaria e idonea al raggiungimento dei fini economici prefissati. Pertanto il legislatore non può imporre l’obbligo di assunzione di manodopera ed addossare al titolare un costo che non aveva valutato tale.
Inoltre è violato il principio dell’autonomia privata in quanto le parti non avevano previsto e voluto tale diversa estensione temporale del contratto a termine.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
A) Dal momento che la legge di conversione del decreto Rilancio è entrata in vigore il 19 luglio 2020, si deve ritenere:
a) che la proroga “obbligatoria” riguardi i contratti a termine in essere alla predetta data, con esclusione quindi di quelli già scaduti;
b) che la proroga riguardi quindi i contratti a tempo determinato in corso o stipulati dopo l’entrata in vigore della legge 77/2020.
B) La proroga si applica alla sospensione dell’attività lavorativa e non alla riduzione. Infatti la norma non fa riferimento alla riduzione oraria, che non può essere ricondotta alla sospensione.
3. EFFETTI DELLA PROROGA
3.1. L’effetto della proroga è costituito dal prolungamento “forzato” del rapporto a termine per un numero di giornate pari a quelle di sospensione dell’attività lavorativa conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, normalmente coincidenti con quelle di intervento dell’ammortizzatore sociale emergenziale applicabile (assegno ordinario del FIS, CIGO o cassa in deroga).
Ad esempio, se il lavoratore a termine è rimasto assente per 14 settimane, cioè per le 9 settimane di ammortizzatore COVID del decreto Cura Italia e per le 5 aggiuntive del decreto Rilancio, le complessive giornate di sospensione ammonteranno a 70 giornate nel caso di distribuzione dell’orario su 5 giorni. Conseguentemente, il rapporto di lavoro a tempo determinato subirà lo “slittamento” del termine finale di 70 giornate.
3.2. Il prolungamento forzato del contratto a termine comporta per il datore di lavoro un onere straordinario e inatteso per una prestazione lavorativa che potrebbe non essere più necessaria.
Si pensi, ad esempio, al contratto a termine stipulato per la sostituzione di una lavoratrice in maternità, che ora sia rientrata al lavoro e per la quale il datore di lavoro si trovi costretto a tenere in forza la persona assunta in sostituzione per un periodo di 70 giornate con onere esclusivamente a proprio carico.
Inoltre, la legge non prevede alcuna esenzione dal pagamento dell’onere contributivo aggiuntivo, pari all’1,4% per il primo contratto incrementato dello 0,50% per ogni successivo rinnovo, né la neutralizzazione della proroga imposta ai fini del computo dei limiti numerici o dei periodi massimi di utilizzo.
Pertanto, ad esempio, il datore di lavoro potrà subire i seguenti effetti penalizzanti:
1) impossibilità di assumere un altro lavoratore a termine per saturazione dei limiti numerici imposti dal CCNL applicato per un periodo corrispondente al prolungamento forzato del contratto a termine in essere;
2) computo del lavoratore a termine che per effetto del prolungamento superi la durata di sei mesi nella base di calcolo della quota prevista dalla L. n. 68/99 per il collocamento dei disabili;
3) riconoscimento di un diritto di precedenza a favore del lavoratore che per effetto del prolungamento superi i sei mesi di lavoro a tempo determinato.
Ma l’assoluta anti-economicità della condizione in cui si viene a trovare il datore di lavoro risulta ancora più evidente nell’ambito del lavoro stagionale.
4. EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
Il datore di lavoro che decidesse di ignorare il precetto dell’art. 93 1- bis, lasciando scadere il contratto al termine originariamente previsto, si esporrebbe alla rivendicazione da parte del lavoratore di un risarcimento corrispondente alla retribuzione per le giornate di lavoro “aggiuntive” riconosciute dalla legge, ma non prestate.
Analoga disciplina si applica ai contratti di apprendistato.