Normative Nazionali

CCNL FISM: Verbale di accordo economico 30 giugno 2022

― 10 Luglio 2022

Pubblichiamo il verbale di accordo economico del 30 giugno 2022, con cui si é conclusa la preintesa relativa all’impianto economico del CCNL FISM.
Il nuovo Accordo economico 2022 è stato firmato da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola-Rua e Snals-Confsal  (Uil Scuola-Rua e Snals-Confsal non hanno ancora aderito).

Il contratto ha decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e prevede dalla retribuzione di settembre 2022:

  • un aumento complessivo del minimo tabellare di 80 € mensili  per il VI livello (docenti), da riparametrarsi per gli altri livelli di inquadramento,  in due tranches:
  1.     euro 40,00 dal 1° settembre 2022;
  2.     euro 40,00 dal 1° settembre 2023;
  • un salario di anzianità, (pari a 15 €) da corrispondere a partire dal 1 settembre 2023, mensilmente e per 13 mensilità, a tutto il personale che a quella data avrà maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso ente. Tale importo risulta aggiuntivo rispetto a quanto già percepito ai sensi dell’art. 46 del CCNL 2016-18;
  • una indennità una tantum  a tutto il personale in forza dal 1 settembre 2022, per la carenza contrattuale, viene corrisposto l’importo lordo di €188.50 (50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 e il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre 2023), parametrata all’orario di lavoro:
  1.     euro 104,00 per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2020;
  2.     euro 84,50 per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

L’importo di 80 € viene riparametrato sugli stipendi tabellari degli altri livelli, come segue:

LivelloAumento dal 1° settembre 2022Aumento dal 1° settembre 2023Totale aumento
134,8834,8869,76
236,2536,2572,50
336,3036,3072,60
437,4637,4674,93
539,5039,5079,01
640,0040,0080,00
743,9543,9587,89
844,9444,9489,88

Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, gli importi del minimo tabellare contrattuale mensile risultano i seguenti:

LivelloMinimi
dal 31 dicembre 2018
Minimi
dal 1° settembre 2022
Minimi
dal 1° settembre 2023
11.312,061.346,941.381,82
21.363,461.399,711.435,96
31.365,441.401,741.438,04
41.409,121.446,581.484,05
51.485,861.525,361.564,87
61.504,551.544,551.584,55
71.652,991.696,941.740,88
81.690,381.735,321.780,26

Welfare contrattuale 

Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, gli Enti mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di 200 € (riporoporzionati per i lavoratori part-time e comprensivi di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Enti) da utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo. Hanno diritto i lavoratori in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  •     con contratto a tempo indeterminato;
  •     con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno. (1°gennaio – 31 dicembre)

Sono esclusi i lavoratori in prova, in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1°settembre – 31 dicembre di ciascun anno.
Tale importo si aggiunge ad eventuali offerte di beni e servizi previsti dall’Ente Gestore sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. In caso di predetti accordi collettivi, le Parti potranno armonizzare i criteri e le modalità del riconoscimento previsti dal nuovo accordo.

I corrispondenti importi possono essere destinati, a scelta del lavoratore, al Fondo di Previdenza Complementare “Espero”.

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