Pubblichiamo il verbale di accordo economico del 30 giugno 2022, con cui si é conclusa la preintesa relativa all’impianto economico del CCNL FISM.
Il nuovo Accordo economico 2022 è stato firmato da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola-Rua e Snals-Confsal (Uil Scuola-Rua e Snals-Confsal non hanno ancora aderito).
Il contratto ha decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e prevede dalla retribuzione di settembre 2022:
- un aumento complessivo del minimo tabellare di 80 € mensili per il VI livello (docenti), da riparametrarsi per gli altri livelli di inquadramento, in due tranches:
- euro 40,00 dal 1° settembre 2022;
- euro 40,00 dal 1° settembre 2023;
- un salario di anzianità, (pari a 15 €) da corrispondere a partire dal 1 settembre 2023, mensilmente e per 13 mensilità, a tutto il personale che a quella data avrà maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso ente. Tale importo risulta aggiuntivo rispetto a quanto già percepito ai sensi dell’art. 46 del CCNL 2016-18;
- una indennità una tantum a tutto il personale in forza dal 1 settembre 2022, per la carenza contrattuale, viene corrisposto l’importo lordo di €188.50 (50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 e il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre 2023), parametrata all’orario di lavoro:
- euro 104,00 per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2020;
- euro 84,50 per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
L’importo di 80 € viene riparametrato sugli stipendi tabellari degli altri livelli, come segue:
Livello | Aumento dal 1° settembre 2022 | Aumento dal 1° settembre 2023 | Totale aumento |
1 | 34,88 | 34,88 | 69,76 |
2 | 36,25 | 36,25 | 72,50 |
3 | 36,30 | 36,30 | 72,60 |
4 | 37,46 | 37,46 | 74,93 |
5 | 39,50 | 39,50 | 79,01 |
6 | 40,00 | 40,00 | 80,00 |
7 | 43,95 | 43,95 | 87,89 |
8 | 44,94 | 44,94 | 89,88 |
Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, gli importi del minimo tabellare contrattuale mensile risultano i seguenti:
Livello | Minimi dal 31 dicembre 2018 | Minimi dal 1° settembre 2022 | Minimi dal 1° settembre 2023 |
1 | 1.312,06 | 1.346,94 | 1.381,82 |
2 | 1.363,46 | 1.399,71 | 1.435,96 |
3 | 1.365,44 | 1.401,74 | 1.438,04 |
4 | 1.409,12 | 1.446,58 | 1.484,05 |
5 | 1.485,86 | 1.525,36 | 1.564,87 |
6 | 1.504,55 | 1.544,55 | 1.584,55 |
7 | 1.652,99 | 1.696,94 | 1.740,88 |
8 | 1.690,38 | 1.735,32 | 1.780,26 |
Welfare contrattuale
Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, gli Enti mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di 200 € (riporoporzionati per i lavoratori part-time e comprensivi di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Enti) da utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo. Hanno diritto i lavoratori in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno. (1°gennaio – 31 dicembre)
Sono esclusi i lavoratori in prova, in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1°settembre – 31 dicembre di ciascun anno.
Tale importo si aggiunge ad eventuali offerte di beni e servizi previsti dall’Ente Gestore sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. In caso di predetti accordi collettivi, le Parti potranno armonizzare i criteri e le modalità del riconoscimento previsti dal nuovo accordo.
I corrispondenti importi possono essere destinati, a scelta del lavoratore, al Fondo di Previdenza Complementare “Espero”.