L’avv. Masi ha predisposta una circolare del Centro Servizi relativa alle liberalità in denaro, fiscalmente detraibili o deducibili, a favore di soggetti che gestiscono scuole paritarie – anno 2020.
La legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) all’art. 1 comma 629 ha introdotto una limitazione al regime delle detrazioni di imposta previste per le persone fisiche dall’art. 15 del TUIR.
In virtù di tale norma la detrazione del 19% spetta per l’intero importo se il reddito complessivo del contribuente non eccede i 120.000 euro; non spetta se il reddito complessivo eccede 240.000 euro e spetta in misura ridotta per i contribuenti con redditi compresi tra 120.000 euro e 240.000 euro (in funzione del rapporto tra 240.000 euro, meno il reddito conseguito, e 120.000 euro).
Tale limitazione non riguarda le liberalità erogate ai sensi del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017).
Persone fisiche
1) Art. 83 c. 1 CTS (d.lgs. n. 117/2017): detraibilità dall’IRPEF del 30% (35% se a favore di OdV) della liberalità non superiore a 30.000,00 euro (a favore di APS e Onlus, tra cui anche le cooperative sociali);
2) Art. 83 c. 2 CTS (d.lgs. n. 117/2017): deducibilità dal reddito complessivo nella misura massima del 10% del reddito dichiarato (a favore di OdV, APS e Onlus, tra cui anche le cooperative sociali);
3) Art. 15 c. 1 lett. i octies TUIR (DPR 917/1986): detraibilità dall’IRPEF del 19% delle liberalità, senza limite di importo, finalizzate a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa (a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro e ITS).
Imprese
1) Art. 83 c. 2 CTS (d.lgs. n. 117/2017): deducibilità dal reddito complessivo nella misura massima del 10% del reddito dichiarato (a favore di OdV, APS e Onlus, tra cui anche le cooperative sociali);
2) Art. 100 c. 2 lett. a TUIR (DPR 917/1986): deducibilità nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato (a favore di “persone giuridiche” tra cui le fondazioni, che “perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione…”);
3) Art. 100 c. 2 lett. o bis TUIR (DPR 917/1986): deducibilità delle erogazioni finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro e ITS)