Le novità sono contenute nel testo della legge di conversione del DL n. 59/2019 su sport e cultura approvato in Senato il 6 agosto 2019.
COS’E’ IL BONUS PUBBLICITA’
Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. L’art. 57-bis del D.L 50/2017 aveva stanziato le risorse necessarie per il 2018; il disegno di legge di conversione del DL n. 59/2019 è intervenuto rifinanziando il bonus e apportando alcune modifiche sui beneficiari e i termini per presentare la domanda.
IL DL N. 59/2019 IN SINTESI
- Il credito di imposta previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, a decorrere dal 2019 è concesso ai medesimi soggetti nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (elimina l’incremento al 90% previsto per le micro, piccole e medie imprese e per le startup innovative);
- alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, nel limite complessivo determinato annualmente con il DPCM;
- il DPCM deve essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno.
COME FRUIRE
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:
- la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”,contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sono presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
QUANDO PRESENTARE LA COMUNICAZIONE
Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2019, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 ottobre 2019.
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2019 deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2020.