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Decreto legge 126/2019 (cd “salvaprecari”) e Docenti scuole paritarie

― 31 Ottobre 2019

Il Decreto Legge n. 126/2019 è stato pubblicato nella GU n. 255 del 30/10/2019 ed è entrato in vigore il 31/10/2019. Il Parlamento dovrà esaminarlo e convertirlo in legge (con possibili modifiche) entro 60gg.
E’ già stata fissata al 25 novembre l’avvio della discussione generale in Aula alla Camera per eventuali emendamenti volti a modificare ulteriori aspetti del decreto.

L’articolo 1 del DL detta “disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione personale docente nella scuola secondaria” e prevede che le procedure, ordinaria e straordinaria, di reclutamento/abilitazione vengano avviate contestualmente entro il 2019.

Anche i docenti con almeno tre anni di servizio nelle paritarie potranno partecipare alla procedura straordinaria di cui al DL n.126/2019, al solo fine di conseguire la abilitazione all’insegnamento.

I requisiti di partecipazione alla procedura riservata (anche per i docenti delle paritarie) sono (art. 1 comma 5):

  • avere svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, tra l’a.s. 2011/2012 e l’a.s. 2018/2019 su posto comune o di sostegno;
  • avere svolto almeno un anno di servizio nella classe di concorso per la quale si chiede la abilitazione;
  • possedere il titolo di studio previsto per la classe di concorso richiesta (art. 5 decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017).

NB Per i posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

Ciascun soggetto potrà partecipare in un’unica regione per una sola classe di concorso o per il sostegno.

Per conseguire la abilitazione i docenti delle paritarie dovranno:

  • superare una prova scritta informatizzata (art. 1 comma 9) e una prova orale (art. 1 comma 13);
  • avere in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche (art. 1 comma 9 lettera g numero 1);
  • avere conseguito i 24 CFU (comma 9 lettera g numero 2);

Il conseguimento della abilitazione non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello stato” (art. 1 comma 16).

 

Testo del decreto

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