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Edifici Scolastici: Modifiche apportate dalla Legge 108 del 21/09/2018

― 4 Dicembre 2018

Ai sensi del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale– Serie generale – n. 171 del 25 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» segnaliamo che:

  • il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, stabilito al 31 dicembre 2017 dal decreto-legge 244/2017 è stato prorogato al 31 dicembre 2018;
  • il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, indicato dall’art.6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla lettera a), al 31 dicembre 2018 (invece che al 31 dicembre 2017);
  • ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica entro il 31 dicembre 2018 (invece che il 31 agosto 2018) come previsto dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.)

Si riportano i testi degli articoli modificati dalla Legge 108 del 21/09/2018:

  • Articolo 4, commi 2 e 2 -bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244«Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)1. (Omissis).2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2018.2 -bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2018. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.».
  • Articolo 20 -bis, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017):«Art. 20 -bis (Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici):1-3 (Omissis)4. Entro il 31 dicembre 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.».

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