Normative Nazionali

GAZZETTA UFFICIALE: Conversione in Legge del “Decreto Caivano” – LEGGE 13 novembre 2023 , n. 159

― 17 Novembre 2023

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 266 del 14.11.23 la LEGGE 13 novembre 2023 , n. 159, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” (al seguente link il testo-coordinato-legge-159-23-con-dl-123-23)

La Legge in questione conferma le misure previste nel DL 15 settembre 2023 n. 123In questa sede, rispetto a quanto rimarcato nella nostra sintesi all’uscita del DL, ci preme sottolineare quanto introdotto in materia di frequenza scolastica. Nella fattispecie, la Legge introduce una premessa all’Articolo 12, comma 1 del DL 123, che va a modificare l’articolo 114 del d.lgs. n. 297/1994.
In sostanza, è in capo al Sindaco il compito di garantire il Diritto all’Istruzione, il quale, infatti, accedendo all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST), “individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell’adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge“.

Affinché il Sindaco possa espletare tale funzione, il Dirigente Scolastico deve trasmettere “al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione, iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

E’ in capo al Dirigente Scolastico verificare la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi“.

Nel caso in cui sia accertata la violazione dell’obbligo di istruzione il sindaco procede, ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, alla denunciaper iscritto, presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria“.

Se il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico, previamente ammonito,non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, LA MANCATA ISCRIZIONE DEL MINORE  presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall’ammonizione“, è punito con la reclusione fino a due anni.

Nella fattispecie, invece, in cui il responsabile di cui sopra, previamente ammonito per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico, tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Resta inteso che LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI SOPRA SONO RELATIVE AI CASI DI ASSENZE INGIUSTIFICATE . In caso di assenze giustificate con motivi di salute o di altri impedimenti gravi le misure di cui sopra non si applicano.

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