Nel Numero 247 della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – del 21.10.23, è stato pubblicato Decreto Interministerale 25 settembre 2023 recante “Definizione dei requisiti e delle modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato“, emanato dal IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO e IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA .
Ai sensi della Legge 3 luglio 2023, n. 85, (“Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro“), è istituito un “sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere“.
Tale sostegno è definito in relazione alle risorse disponibili, ovvero, per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 2018, è determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00 e non è soggetto a tassazione.
Esso è altresì cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL per gli assicurati.
L’Articolo 3 del Decreto stabilisce i beneficiari del sostegno, ovvero:
a. “al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione;
b. ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi“;
Nel caso in cui non vi siano tali soggetti, eventualità non improbabile, trattandosi di individui in età scolare, “gli aventi diritto sono i genitori, anche adottanti, nonché i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell’evento lesivo“. In assenza anche di tali soggetti, “gli aventi diritto sono gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima dell’evento lesivo“. Qualora si verificasse il caso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.
Il sostegno economico in parola sarà erogato entro trenta giorni dall’accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.
In attesa che l’INAIL appronti il servizio per la presentazione delle richieste in modalità telematica, le domande possono essere presentate all’INAIL da parte degli aventi diritto, entro novanta giorni dalla data del decesso:
- tramite posta elettronica certificata;
- raccomandata con avviso di ricevimento.