Normative Nazionali

GAZZETTA UFFICIALE: Decreto Lavoro è Legge. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

― 4 Luglio 2023

Nel Numero 153 della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, uscita il 3 luglio 2023, è stato pubblicata la Legge 3 luglio 2023, n. 85, “Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Si segnala anzitutto il cosiddetto Taglio del Cuneo fiscale, in base al quale sono state introdotte riduzioni dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le retribuzioni dei lavoratori comprese fra  dal 1° luglio al 31 dicembre 2023. Nella fattispecie, l’esonero sarà pari al 7% per le retribuzioni imponibili sino a 1.923 euro e al 6% per le retribuzioni imponibili non eccedenti l’importo mensile di 2.692 euro ( art. 39 ). Dalla Misura in questione è esclusa la Tredicesima.

A livello fiscale segue la Detassazione dei Fringe benefit 2023 per i soli dipendenti con figli a carico e limitatamente al periodo di imposta 2023. In particolare, i beni ceduti e i servizi prestati a questa categoria di lavoratori, nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, non concorrono a formare il reddito entro il limite di 3.000 euro. Sono da considerarsi a carico i figli che non superano i 24 anni di età e percettori nell’anno di un reddito pari o inferiore a 4.000 € o, in alternativa, di età superiore ai 24 anni con un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 ( art.40 ).

Un aspetto particolarmente rilevante per gli operatori scolastici è costituito dall’estensione della copertura assicurativa relativa ai rischi relativi alle attività di insegnamento e apprendimento e si applica a tutto il comparto dell’Istruzione e Formazione, dalla formazione professionalizzante a quella superiore, compresi gli ITS. Il personale scolastico è coperto anche per un eventuale danno in itinere, mentre gli studenti saranno garantiti tutte le attività previste nel piano dell’offerta formativa, incluso, ad esempio, le gite scolastiche. L’estensione della tutela assicurativa riguarderà anche gli esperti esterni, gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche, gli istruttori e il personale ausiliario e tecnico-amministrativo.

L’Art. 17 della Legge istituisce un fondo per i familiari degli studenti rimasti vittime nel corso delle attività formative. Per la misura in questione sono stati stanziati 10 milioni di euro, che andranno a coprire esclusivamente i casi mortali e gli infortuni dal 2018 all’anno in corso. E’ prevista inoltre un’ulteriore dotazione di 2 milioni di euro, a partire dal 2024. L’accesso al fondo in questione sarà regolato tramite apposito decreto, da approvare entro sessanta giorni dalla conversione in legge. Nel medesimo articolo si precisa che la progettazione dei PCTO deve essere coerente​ con il PTOF e deve prevedere la nomina di un docente coordinatore del progetto. Si prevede, altresì, l’attivazione di una piattaforma che raccoglierà le indicazioni delle aziende disponibili ai progetti di Alternanza e che fornirà altresì un monitoraggio qualitativo dei Percorsi per le Conoscenze Trasversali e l’Orientamento.

livello contrattuale, le modifiche riguardano le causali applicative dei contratti di lavoro a termine di durata compresa tra i 12 e 24 mesi, ferma restando la a-causalità di quelli inferiori all’anno. In particolare, l’apposizione del termine è determinata da:

  •  esigenze previste dai contratti collettivi ;
  • in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti ;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Tale norma esclude che tale causali siano applicabili ai rinnovi contrattuali – come già previsto per le proroghe – qualora la durata complessiva del rapporto non superi i 12 mesi.

Nella conversione in Legge il Provvedimento vede l’introduzione degli  art. 28-bis e art. 42, comma 3-bis recanti proroghe in materia di lavoro agile. Nella fattispecie, l’art. 28-bis proroga per i dipendenti sia pubblici, sia privati in condizione di fragilità accertata ai sensi del D.M. 4 febbraio 2022, l’art. 28-bis proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il diritto al ricorso al lavoro agile, con la possibilità di attribuire ai lavoratori anche una diversa mansione, purché nella medesima categoria o area di inquadramento, contemplata dai contratti collettivi di lavoro applicati, e senza alcuna decurtazione della retribuzione.

L’art. 42, comma 3-bis introduce una proroga al 31 dicembre 2023 del diritto allo smart working in modalità semplificata per :

  • lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni, purché l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito con sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o privo di impiego;
  • lavoratori esposti al rischio COVID-19, in ragione dell’età o della condizione medica derivante da immunodepressione o da esiti di malattie oncologiche o comorbilità.

Relativamente al cosiddetto contratto di espansione, vengono incrementate a 20 milioni di euro le risorse per il finanziamento dei prepensionamenti dei dipendenti che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o di quella anticipata, a fronte della possibile rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro previste nell’ambito di un contratto di espansione.

L’art. 26 della Legge prevede semplificazioni relative agli obblighi informativi previsti dal cosiddetto Decreto Trasparenza, in capo al Datore di lavoro all’atto dell’assunzione e riguardanti la prestazione lavorati. Tali obblighi sono da ritenersi assolte con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva che disciplina particolari materie. L’obbligo di informazioni riguardanti le “modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato” è assolto consegnando un copia del contratto collettivo.

L’art. 27 prevede incentivi per l’occupazione giovanile.  Nella fattispecie, si prevede per i datori di lavoro che ne facciano domanda un incentivo  di 12 mesi pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La misura riguarda i contratti di assunzione sottoscritti a partire dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani di età inferiore ai 30 anni, che non lavorino, né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET), a condizione che siano iscritti al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. Tale supporto è cumulabile con l’esonero contributivo totale previsto dalla Legge di bilancio 2023 per le assunzioni di giovani di età inferiore ai 36 anni di età , e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In questo caso, ovvero se tale misura è cumulata con altre, l’incentivo scende al 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

La Legge introduce altresì semplificazioni nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro.  In particolare, il lavoratore, in occasione della visita medica preventiva, non ha l’obbligo di esibire la cartella sanitaria e di rischi rilasciata dal precedente datore di lavoro, qualora la cartella sia oggettivamente non reperibile.

Allo scopo di valorizzare ed incentivare l’assunzione di giovani con disabilità di età inferiore ai 35 anni , è stato istituito un  fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per le nuove assunzioni realizzate tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023. Tale contributo è riconosciuto agli Enti del Terzo settore, alle organizzazioni di volontariato, di promozione  e utilità sociale senza scopo di lucro, a condizione che l’assunzione avvenga con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività conformi allo statuto (art. 28).

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