Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 182 del 07.08.26, è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144, “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile” (Testo coordinato).
Di particolare interesse per le scuole paritarie l’articolo 5 (Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica):
- comma 1: interviene a modificare l’articolo 1, comma 4-ter, primo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di assunzione del personale docente privo di abilitazione. L’articolo estende all’anno scolastico 2027/28 la misura introdotta dal precedente Decreto PA Bis (DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75, ovvero, ai fini del riconoscimento della parità scolastica, risulta requisito valido avere in servizio docenti privi di titolo di abilitazione, la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento non sia stata accolta a causa della mancanza dell’offerta formativa e che abbiano svolto servizio presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale).
- comma 3: proroga fino all’a.s. 2027/2028 la possibilità di prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l’erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione. (NB: Ricordiamo che il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali).

