Come anticipato dal Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 150, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30.09.26, è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 30 settembre 2026, n. 170, recante “Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027, per l’accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca“.
L’Articolo 1 del Provvedimento prevede “Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità“: il PEI definisce le ore di sostegno necessarie alla classe, sulla base di un calendario che consentirà di definire l’organico dei docenti di sostegno prima dell’inizio dell’anno scolastico. Il piano sarà aggiornato al passaggio tra i diversi gradi di istruzione.
L’Articolo 3 adotta un programma biennale per lo sviluppo di servizi digitali all’interno del sistema informativo dell’istruzione (SIDI) connessi alla gestione delle attività del personale e delle relative procedure amministrative. Il comma 2 del medesimo articolo si occupa dell’introduzione del Latino alle scuole secondarie di I grado, per 33 ore annue.
Il successivo Articolo 4 prevede l’incremento del fondo destinato alla gratuità, totale o parziale, dei libri di testo e, dal 2027, saranno stanziati 20 milioni di euro annui per contributi erogati direttamente alle famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro. Il medesimo articolo, al comma 3, prevede, infine, un incremento di 4 milioni di euro annui, per il 2026 e il 2027, dello stanziamento per il contrasto al cyberbullismo.
L’Articolo 7 comma 5, lettera b prevede la proroga al 31 dicembre 2027 della disciplina transitoria per l’accesso ai concorsi per gli insegnanti tecnico-pratici. Pertanto, è possibile accedere ai concorsi banditi entro il 31 dicembre 202, utilizzando il semplice diploma di scuola secondaria di secondo grado previsto per la specifica classe di concorso prevista dalla TABELLA B. Successivamente, a quella data, si applicherà l’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 59/2017 , ovvero “costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso”.
L’Articolo 9 prevede la revisione del monte ore degli Istituti Tecnici e una revisione della loro denominazione. Nella fattispecie, gli istituti tecnici e gli istituti professionali assumono la denominazione, rispettivamente, di licei tecnologici e licei professionali ed è incrementato per il 2027 il fondo per i campus della filiera formativa tecnologico-professionale.
L’Articolo 12 reca le indicazioni per gli “Interventi urgenti per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico”. Le scuole avranno il compito di segnalare ai servizi sociali i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolano l’integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, oppure incidono sul comportamento del ragazzo nel contesto scolastico o sull’osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di corresponsabilità. I servizi sociali, valutata la situazione familiare, possono prevedere per i genitori la frequenza gratuita di corsi di lingua italiana presso i CPIA, per il conseguimento di competenza di livello almeno A2. In caso di mancata partecipazione, previa diffida e salvi i casi di esenzione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. Il comma 4 del medesimo articolo vieta la partecipazione alle attività curriculari e extracurriculari con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità che non consenta il riconoscimento del volto. La violazione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
L’Articolo 13 definisce i criteri per la composizione delle classi. Come già riportato dal Comunicato del CdM di cui sopra, a partire dall’a.s. 2027/28, “nella scuola primaria, gli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia non possono superare il 30 per cento degli alunni di ciascuna classe prima. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado lo stesso limite vale per gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo il sistema scolastico nazionale per almeno tre anni. Quando le iscrizioni non consentono il rispetto del limite, gli uffici scolastici di ambito territoriale adottano le misure organizzative per un’equilibrata distribuzione tra istituzioni scolastiche limitrofe, nel rispetto del principio di prossimità al domicilio. Sono inoltre previste risorse per attività extracurricolari di potenziamento delle competenze di base nella lingua italiana“. Tali attività potranno essere realizzate anche attraverso accordi con i CPIA o con gli Enti del terzo settore e con gli attori istituzionali presenti nel territorio. In merito all’anno scolastico in corso, il Comma 3 afferma: “in caso di iscrizione in corso d’anno alla classe prima ovvero a inizio o in corso d’anno a classi successive, le istituzioni scolastiche provvedono, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, all’inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali la presenza di alunni e di studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non superi i limiti ivi previsti“.
Il Provvedimento è in vigore dal 1° ottobre 2026.

