Normative Nazionali

GAZZETTA UFFICIALE: “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023

― 8 Maggio 2023

A seguito del Consiglio dei Ministri n. 32 del 1° maggio 2023, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – Numero 103 del 04.05.23, il Decreto Legge n. 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro“.

Per approfondire cfr. anche la Circolare dello Studio Scacciante, con alcune novità in materia di lavoro, riservata agli associati.

Al Capo II, recante “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi“, Articolo 17Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento“, è istituito:

  • un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative“. Tale sostegno è possibile in ragione di un Fondo, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, costituito da una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a partire dal 2024.
  • una figura di docente coordinatore di progettazione, allo scopo di predisporre PCTO coerenticon il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche“.
  • un documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione in cui indicare le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti coinvolti nei PCTO, a cura delle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano. “L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed e’ allegata alla Convenzione“.
  • una «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» che va a sostituire la precedente piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro, che interagisca meglio con il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, finalizzato ad un più efficace scambio di informazioni. 
  • un rafforzamento del Registro per l’alternanza scuola-lavoro presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l’inserimento di ulteriori requisiti che devono possedere le imprese ospitanti i PCTO onde evitare ricorso ad aziende non qualificate.

L’Articolo 18, al medesimo Capo, prevede un “Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore”. Nella fattispecie, l’obbligo di assicurazione prevista all’articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è esteso anche allo “svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Tutte le categorie comprese nell’assicurazione, tra cui studenti, docenti delle Scuole del Sistema Nazionale d’Istruzione e delle Scuole non Paritarie, esperti esterni impiegati in attività didattiche, tecnici… sono precisati in maniera estesa al Comma 2 dell’articolo 18.  Tale Misura prevede la copertura degli infortuni avvenuti all’interno delle scuole e nelle attività programmate, nonché gli infortuni in itinere dei docenti, ma non quelli degli studenti. Inoltre, la malattia professionale sarà coperta dall’estensione assicurativa.

Al Capo III (“Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro“) e al Capo IV (“Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale“), sono introdotti le seguenti ulteriori misure:

  • riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, con l’innalzamento dal  2 al 6% dell’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (ad eccezione della tredicesima mensilità). Tale riduzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non è superiore ad un importo mensile di 1.923 euro.
  • la conferma dell’incremento della soglia dei fringe benefit (esentasse) a 3.000 euro per il 2023, da applicare ai lavoratori dipendenti con figli a carico.
  • modifica della disciplina del contratto di lavoro a termine, ovvero i cosiddetti contratti a tempo determinato potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi (nei casi previsti dai contratti collettivi; per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024; per sostituire altri lavoratori).
  • semplificazione degli oneri informativi in capo al Datore di lavoro, ovvero, nel caso di alcune informazioni, è possibile rimandare al CCNL, al Contratto Collettivo aziendale o alla Normativa di riferimento. Tali riferimenti dovranno essere messi però a disposizione del lavoratore.
  • incentivi nella forma di un esonero contributivo del 100%, fino a 12 mesi e fino a un massimo di 8000 Euro, per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato i beneficiari delle misure di sostegno al reddito. Nel caso di trasformazione di un contratto a termine, il contributo è esteso a 24 mesi. In caso di assunzione a tempo determinato, il l’esonero contributivo sarà pari al 50%, fino a un massimo di 4000 Euro e per 12 mesi.
  • è riconosciuto ai datori di lavoro privati, che assumono a tempo indeterminato, dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, under 30, Neet, iscritti al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile, per un periodo di 12 mesi. Tale misura è cumulabile con esonero under 30 e con altri esoneri previsti. Se cumulata ad altra misura, tale incentivo sarà pari al 20%.

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