E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 269 del 17.11.22 la Legge 17 novembre 2022, n. 175, in vigore dal 18 novembre 2022, recante “ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)“.
Il Provvedimento costituisce la Conversione in Legge con Modifiche del Decreto Legge n. 144 del 23 settembre 2022. Le Modifiche in questione sono più facilmente rilevabili a partire dal cosiddetto “Testo coordinato del D.L. di cui sopra“.
Confermato quanto già previsto dall’art. 13 del DL 144:
Disposizioni per la gestione dell’emergenza energetica delle scuole paritarie
1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall’eccezionale incremento del costo dell’energia, il contributo di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 43.
NB: Tali fondi sono stati ripartiti in data 17/11/2022 agli UUSSRR (MI_DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0002570.17-11-2022) e confidiamo possano essere distribuiti alle scuole entro l’anno.
Tra le altre misure introdotte:
- Bonus 150 € (artt. 18 e 19): una tantum da erogare nel mese di novembre ai lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie. Riguardo ai lavoratori dipendenti (anche a tempo parziale) tale somma è attribuita se il rapporto di lavoro sussiste nel mese di novembre e se la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non sia eccedente l’importo di 1.538 euro (cfr. circolare Studio Scacciante);
- riforma degli istituti tecnici e professionali: riforma degli istituti tecnici (art. 26), degli istituti professionali (art. 27) e la costituzione dell’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale (art. 28);
Vengono inoltre delineati i criteri per il “Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale“:
- le imprese non energivore possono beneficiare di un aumento del credito d’imposta, che passa dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, solo nel caso in cui l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019 (vedi Capo I, Art. 1, comma 3);
- le imprese non energivore possono avvantaggiarsi anche della riduzione concernente il requisito tecnico inerente alla potenza disponibile. In altri termini, per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente essere dotati di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, a fronte dei 16,5 kWh definiti con il precedente Provvedimento (Ibidem);
- le imprese gasivore e non gasivore sono destinatarie di un aumento del credito, che passa dal 25% al 40%, per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020 (vedi Capo I, Art. 1, comma 4).
Il Provvedimento prevede anche risorse per ridurre l’impatto dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura (vedi Capo I, Art. 11).
Permangono altresì misure orientate a mitigare il costo dei carburanti, mediante speciali disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto (vedi Capo I, Art. 4).