Normative Nazionali

GOVERNO: Decreto Legge Riaperture n. 52 del 22 aprile 2021 in Gazzetta Ufficiale e testo della conversione in Legge

― 18 Giugno 2021

Aggiornamento al 17 giugno 2021:

Testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 96 del 22 aprile 2021), coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 

_____*_____

Il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 avente per oggetto: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Testo pdf).

Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021.

ATTENZIONE:

Art. 1 (…). Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Le misure per la scuola all’art. 3: Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore.

1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché’, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

4. (Università) (…)

Alcuni aspetti della vita scolastica sono normati inoltre dall’Allegato 2 al decreto.

La proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021 proroga inoltre, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, le seguenti disposizioni:

  • punto 6: art. 73 del decreto legge 18/20 ed in particolare l’art. 2-bis secondo cui le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni previsti dall’articolo 40 del testo unico della scuola (DLgs 297/94);
  • punto 12: art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 che garantisce la possibilità, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa;
  • punto 13: art. 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) secondo cui il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’Istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.

 

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza di navigazione, per personalizzare contenuti, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Dovrai accettare l’uso dei nostri cookie per continuare a utilizzare il nostro sito web. Leggi l’informativa privacy e la cookie policy.