Normative Nazionali

GOVERNO: DL 127 del 21 settembre 2021 in Gazzetta Ufficiale (Green pass in ambito lavorativo)

― 23 Settembre 2021

Pubblicato in G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 è pubblicato il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

I datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né alcun ulteriore compenso o emolumento.

In caso di violazione di tali disposizioni è l’applicazione di una sanzione che va da 600 a 1.500 euro.

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono la certificazione verde COVID.
Tale obbligo non si applica agli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (incluso volontariato e formazione) è obbligato a possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Restano esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

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