La riforma del terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) ha introdotto radicali modifiche alla disciplina degli enti del terzo settore, sotto il profilo sia giuridico che fiscale, anche con riferimento al tema delle detraibilità-deducibilità delle liberalità di cui tali enti possono beneficiare (art. 83).
La nuova normativa entrerà a pieno regime solo dopo che sarà stato attivato il Registro Unico Nazionale e sarà stata approvata dalla Commissione Europea la parte fiscale della riforma (art. 104 comma 2 d.lgs.n. 117/2017).
Per alcuni enti (tra cui le OdV organizzazioni di volontariato, le APS associazioni di promozione sociale e le Onlus, comprese le cooperative sociali) l’art. 83 del Codice del Terzo Settore è già applicabile in virtù dell’art. 104 comma 1 del d.lgs. n. 117/2017.
Nel corso del 2019 continueranno poi a trovare applicazione anche le disposizioni previste espressamente per le scuole paritarie gestite da enti no profit.
Riteniamo utile quindi riportare i riferimenti normativi delle principali disposizioni, relative alla deducibilità/detraibilità delle liberalità effettuate a soggetti no profit che gestiscono scuole paritarie, che sono in vigore nel 2019.
Ricordiamo poi che l’istituto dello school bonus (credito di imposta) dall’1/1/2019 non è più in vigore.
Alle rette scolastiche (in parte detraibili dal reddito ex art. 15 comma 1 lettera e-bis TUIR), che hanno natura “corrispettiva”, non possono essere applicate le disposizioni relative alle “liberalità” di seguito riportate.
Persone fisiche
1) Art. 83c.1 CTS (d.lgs. n. 112/2017): detraibilità dall’IRPEF del 30% (35% se a favore di OdV) della liberalità non superiore a 30.000,00 euro (a favore di APS e Onlus, tra cui anche le cooperative sociali);
2) Art. 83 c.2 CTS (d.lgs. n. 112/2017): deducibilità dal reddito complessivo nella misura massima del 10% del reddito dichiarato (a favore di OdV, APS e Onlus, tra cui anche le cooperative sociali);
3) Art. 15 c. 1 lett. i octies TUIR (DPR 917/1986): detraibilità dall’IRPEF del 19% delle liberalità, senza limite di importo, finalizzate a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa (a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro e ITS).
Imprese
1) Art. 83 c.2 CTS (d.lgs. n. 112/2017): deducibilità dal reddito complessivo nella misura massima del 10% del reddito dichiarato (a favore di OdV, APS e Onlus, tra cui anche le cooperative sociali);
2) Art. 100 c. 2 lett. a TUIR (DPR 917/1986): deducibilità nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato (a favore di “persone giuridiche” tra cui le fondazioni, che “perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione…”);
3) Art. 100 c. 2 lett. o bis TUIR (DPR 917/1986): deducibilità delle erogazioni finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro e ITS).