Normative Nazionali

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023

― 22 Agosto 2022

Con una Notizia pubblicata il giorno 19 agosto 2022, il Ministero dell’Istruzione diffonde la Nota prot. 1998 inviata alle istituzioni scolastici ed emanata nella medesima giornata, attraverso la quale si rendono note le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”, aggiornate dall ‘ISS il 05 agosto 2022.

Il documento richiama le principali indicazioni riguardanti “le istituzioni scolastiche del I e del II ciclo di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), i centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono:

  • Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
  • Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
  • Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
  • Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ;
  • Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; · Ricambi d’aria frequenti.

La nota richiama altresì le raccomandazioni indicate nel documento dell’ISS atte a prevenire la diffusione del contagio, ovvero:

  • Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
  • Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
  • Aumento frequenza sanificazione periodica;
  • Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;
  • Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
  • Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
  • Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
  • Consumo delle merende al banco.”

Contestualmente, la Nota in questione riprende anche i contenuti delle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”, aggiornate l’11 agosto 2022 dall’ISS.

Nella fattispecie, il Documento sottolinea l’inapplicabilità delle principali e specifiche “misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età. Tuttavia, “trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione.”

In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:

  • Attività educative da svolgersi – compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative – prevedendo gruppi stabili di bambini;
  • Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;
  • Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;
  • Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi.
  • Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.

Successivamente, al punto 3, la Nota richiama il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2022 concernente le “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”. Nella fattispecie, si sottolineano:

  • Regole di facile applicazione, quali la ventilazione delle aule attraverso l’apertura delle finestre, evitare fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre), il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola, l’assenza di arredi e materiali inquinanti, l’igiene e il trattamento di pavimenti e superfici.
  • l’utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione, purché non abbiano controindicazioni nell’uso, quali rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici.
  • Il monitoraggio della qualità dell’aria negli ambienti scolastici, poiché “le Linee guida chiariscono le diverse competenze in gioco: “Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare …”. Sulla base degli esiti della predetta attività, il Dirigente scolastico richiede all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secondo quanto previsto dalla normativa”.

Per quanto attiene alla gestione dei casi di positività, la Nota sottolinea come, a partire dal 1° aprile 2022, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione. Pertanto:

-“ nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;

– negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; – in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni”.

Per quanto attiene all’obbligo vaccinale dei docenti, l’art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 8, del decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato fino al 15 giugno 2022 tale obbligo, non ulteriormente prolungato.

In conclusione, la Nota sottolinea che “le richiamate disposizioni emergenziali, alla data in cui si scrive in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2 023. Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19”.

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