Normative Nazionali

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE: Parere del Ministero della Salute in merito all’attuazione della legge n. 119/2017 per l’accesso ai servizi per l’infanzia ai minori di età compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall’Ucraina

― 6 Luglio 2022

Con Nota 17682 del 4 luglio 2022, firmata dal Capo Dipartimento, Stefano Versari, il Ministero dell’Istruzione inoltra il Parere del Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, sull’attuazione della legge n. 119/2017 per l’accesso ai servizi per l’infanzia ai minori di età compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall’Ucraina, relativamente agli obblighi vaccinali.

Il Documento in questione, a firma del Dr. Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria e avente per oggetto “Riscontro alla richiesta di chiarimenti in merito all’attuazione della legge 119/2017 per l’accesso ai servizi per l’infanzia ai minori di età compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall’Ucraina“, si richiama all’’art. 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, introdotto dalla legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, il quale stabiliva che i Dirigenti Scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, “comunichino alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo di ogni anno, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivo di età compresa tra zero e sedici anni e dei minori stranieri non accompagnati”. Successivamente, le Aziende sanitarie restituiranno alle istituzioni scolastiche gli “elenchi completi con l’indicazione dei soggetti che non sono in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione”.

Data l’eccezionalità del fenomeno migratorio derivante dall’emergenza bellica in Ucraina, il Parere afferma che non può “considerarsi applicabile la normativa suindicata che si riferisce a un anno scolastico non ancora cominciato e, in particolar modo, non possa essere garantita l’osservanza degli adempimenti richiesti”.

Tuttavia, si raccomanda che i Dirigenti Scolastici e i Responsabili dei Servizi Educativi per l’infanzia trasmettano comunque alle aziende sanitarie locali i nominativi dei minori per i quali, di volta in volta, venga presentata la richiesta di iscrizione. Le Aziende sanitarie, a loro volta, dovranno provvedere a prendere in carico il minore, verificando la presenza della documentazione relativa allo stato vaccinale dell’alunno.
“Laddove tale documentazione sia disponibile, indipendentemente dalla natura cartacea o digitale della stessa, è raccomandata l’osservanza della medesima e la somministrazione verrà effettuata considerando unicamente le vaccinazioni che residuano, al fine di assicurare il completamento del ciclo vaccinale (…) Diversamente, in caso di documentazione assente o dubbia, i minori dovranno essere considerati soggetti non vaccinati“.

In ogni caso non può essere escluso dalla frequenza della scuola o del servizio educativo per l’infanzia il minore per il quale sia stata presentata formalmente richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente o il minore che sia stato comunque preso in carico dai servizi vaccinazione.

Contestualmente, i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari del minore del quale non sia disponibile la documentazione o che comunque risulti non aver effettuato tutte le vaccinazioni previste, non possono incorrere nelle sanzioni previste dalla norma.

In sintesi, il Documento conclude, affermando che “In definitiva, attesa l’impossibilità oggettiva di adempiere all’obbligo vaccinale nel rispetto delle tempistiche ordinarie, non potranno essere addebitati ai genitori dei bambini provenienti dall’Ucraina eventuali ritardi o omissione né potranno derivare da tale eccezionale condizione conseguenze in ordine alla frequenza delle attività scolastiche o educative”.

 

 

 

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