Con nota n. 410 del 29-03-2022 il Ministero istruzione fornisce un aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico in seguito alle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 che devono essere applicate a partire dal 1° aprile 2022.
La nota è articolata nei seguenti paragrafi:
- Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia;
- Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado;
- Misure precauzionali di carattere generale;
- Verifica digitale Certificazione verde COVID-19.
Le tabelle al punto 1 e 2 riassumono sinteticamente le procedure in vigore dal 1° aprile.
Il punto 3 riporta una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore aggiungendo specifici chiarimenti:
- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
Sempre dal 1° aprile 2022 cessano le modalità di approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2 garantite dalla Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Cfr. art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221) e la procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite. La fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l’emergenza Covid-19.
NB Si precisa che le risorse di cui al punto 3 della nota che incrementano di 30 mil di euro il Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono destinate alle SOLE SCUOLE STATALI.
In merito al punto 4, viene precisato che le piattaforme per la verifica del green pass base e dell’obbligo vaccinale rimangono attive e sono da utilizzarsi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Per ciò che riguarda invece gli alunni/studenti si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata “modalità studente” messe a disposizione dell’app “Verifica C- 19” saranno disabilitate.