Normative Nazionali

MINISTERO ISTRUZIONE e MERITO: Esami di Stato, Valditara firma Ordinanza per le zone alluvionate

― 9 Giugno 2023

Con un Comunicato dell’8 giugno 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito rende noto che il Ministro Valditara ha firmato l’Ordinanza Ministeriale n. 106 dell’08.06.23, recante “Disposizioni concernenti la validità dell’anno scolastico, l’ammissione agli esami di
Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione e le modalità di riunione degli organi collegiali per l’anno scolastico 2022/2023 nelle zone interessate dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023“.

Nella Circolare prot. n. 19.084 dell’08.06.23, avente il medesimo oggetto e trasmessa agli UU.SS.RR. dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana, il MIM fornisce una rassegna delle misure introdotte dall’Ordinanza.

Il Provvedimento prevede:

  • la “validità dell’anno scolastico, anche se di durata complessiva inferiore ai 200 giorni di lezione, per le istituzioni scolastiche che hanno sede nei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023″, indicati nell’Allegato 1. Tale principio è valido anche per l’ammissione degli studenti all’Esame di Stato.
  • che le prove nazionali sugli apprendimenti predisposte dall‘INVALSInon costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato per gli studenti frequentanti le scuole che hanno sede nei comuni e per gli studenti residenti nei comuni” interessati dall’alluvione.
  • che “gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado site nei comuni e per gli studenti residenti nei comuni di cui all’ Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, ad eccezione dei comuni delle Marche e della Toscana, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la sostituzione delle prove ivi previste, con un’unica prova orale“. 
  • che, “gli studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado siti nei comuni e per gli studenti residenti nei comuni di cui all’ Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, ad eccezione dei comuni delle Marche e della Toscana, la sostituzione delle prove con un colloquio che consiste“: 
  1. ” nella discussione di un argomento concernente la disciplina di indirizzo individuata come oggetto della seconda prova scritta“,
  2. nella discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe“,
  3. l’analisi del materiale scelto dalla commissione/classe“.
  4. l’esposizione dell’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi“,
  5. l’accertamento delle competenze di Educazione civica maturate dal candidato, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe“.
  • per quanto attiene agli Istituti professionali di nuovo ordinamento, la Commissione d’Esame dovrà individuare, in sede di riunione preliminare, uno o più nuclei tematici fondamentali di indirizzo sulla base dei quadri di riferimento indicati dal Decreto del Ministro dell’Istruzione del 15 giugno 2022, n. 164.

Per la valutazione del colloquio la Commissione/classe può attribuire fino a sessanta punti, sulla base di quanto indicato nella Griglia di valutazione di cui all’allegato A dell’ordinanza.

L’Ordinanza fornisce altresì indicazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio nei percorsi dell’educazione degli adulti, nelle sezioni EsaBac ed EsaBac Techno e nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola e tedesca.

La Circolare infine “richiama l’attenzione sulla circostanza che le disposizioni derogatorie sopra richiamate operano non solo nei confronti degli studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche site nei comuni di cui all’Allegato 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, della sola regione Emilia-Romagna, ma anche nei confronti degli studenti residenti nei predetti comuni che frequentano istituzioni scolastiche ubicate in territori non interessati dal citato provvedimento“.

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