La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la Nota prot. n. 9260 del 16.03.23 e i relativi allegati avente per oggetto la “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023“. Tale Nota è in corso di pubblicazione sui portali dei vari uffici scolastici regionali.
Al punto 1.b.b., pagina 3 del Documento sono precisati i compiti delle Istituzioni scolastiche, in merito all’accoglimento dei candidati esterni. Nella fattispecie: “ripartisce i candidati esterni assegnati all’istituto
statale o paritario dall’Ufficio scolastico regionale tra le diverse classi/commissioni dell’istituto, assicurando che il loro numero massimo non superi il cinquanta per cento dei candidati interni, considerando che ciascuna classe non può avere più di trentacinque candidati in totale. I candidati interni devono appartenere a una sola classe“.
Per quanto attiene agli indirizzi di studio precisati negli allegati 10 e 11, “i candidati esterni sono assegnati a classi/commissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel loro curricolo coincidano con le lingue straniere della classe nella quale vengono inseriti“.
In merito all‘abbinamento delle classi alle commissioni, la Nota precisa al punto 1.c.a quali sono gli obblighi delle istituzioni scolastiche:
“Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato e dopo aver ripartito tra le classi terminali i candidati esterni come assegnati all’istituto dall’Ufficio scolastico regionale, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all’abbinamento delle classi/commissioni (avvalendosi dell’allegato modello ES-0, in modalità esclusivamente on line nel portale SIDI), sulla base
dei seguenti criteri:
1. ciascuna classe terminale, statale o paritaria – ivi comprese le classi articolate su più indirizzi di studio –confluisce in una sola commissione;
2. l’istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo
livello dell’istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e dà il nome
alla commissione;
3. l’abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle discipline loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. I commissari esterni svolgono i loro lavori nelle sedi d’esame stabilite per i candidati;
4. l’abbinamento deve essere effettuato nell’ordine:
– tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;
– tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari
esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso. Hanno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esista coincidenza della disciplina oggetto della seconda prova scritta;
– tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell’istruzione per
adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine, è consentito l’abbinamento di due classi di
percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi, per i quali esista
coincidenza della disciplina oggetto di seconda prova scritta.
Qualora per difficoltà obiettive (a esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso ordine scolastico (licei, istituti tecnici, istituti professionali), ed, eccezionalmente e in via residuale, tra due classi appartenenti a ordini di studio diversi, anche quando le discipline affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi, l’abbinamento è consentito anche nel caso in cui la disciplina o classe di concorso coincidente sia una sola.
Nelle situazioni da ultimo descritte, il commissario o i commissari esterni non coincidenti operano, in sede
d’esame, limitatamente all’indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità
numerica tra commissari esterni e interni prevista dall’art. 16, co. 4, del d. lgs. n. 62 del 2017″.
Al punto 1.d, la Nota chiarisce anche gli obblighi delle Istituzioni scolastiche relativamente alla Nomina dei Commissari interni:
“ciascun consiglio di classe designa i commissari interni.
Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del
modello ES-C e lo inoltra all’Ufficio scolastico regionale per il tramite dell’Ambito territoriale provinciale.
Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari interni, opera tenendo presenti i seguenti criteri:
1. ai sensi dell’art. 1, co. 2 , del d.m. n. 183 del 2019 quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la disciplina oggetto della seconda prova è affidata a un commissario interno e viceversa;
2. ai sensi dell’art. 10 del d.m. n. 183 del 2019, i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello
degli esterni, sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, individuato tra le discipline non affidate ai commissari esterni. Può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.
Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono
designare commissari interni con riferimento agli insegnamenti dei licei di cui all’art. 10, co. 1, lettera c),
del d.P.R. n.89 del 2010, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’ art. 5, co. 3, lettera a), del
d.P.R. n.87 del 2010, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del
d.P.R. n.88 del 2010;3. i commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. E’ necessario garantire
una equa e ponderata ripartizione delle discipline oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente
interna e quella esterna […]
4. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato.
5. Ai sensi dell’art. 10, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, nel caso residuale di costituzione di commissioni
con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati.
6. Per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari interni sono quelli della classe
terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.
7. I docenti designati come commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi in cui venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di discipline oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico/coordinatore designa docenti del medesimo insegnamento appartenenti allo stesso istituto.
8. […] si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità.
Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2023, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico“.
Per ulteriori precisazioni si rimanda alla lettura della Nota.