Normative Nazionali

MINISTERO ISTRUZIONE: Titolo di studio nelle scuole dell’infanzia paritarie. Parere.

― 22 Settembre 2022

Il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha inviato una nota di chiarimento sui titoli di studio nelle scuole dell’infanzia paritarie  n. 2203 del 21-09-2022 al Segretario Generale dell’ANCI, Dott.ssa Veronica Nicotra e al Gruppo di lavoro per l’area della parità scolastica istituito presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, di cui fa parte il Presidente di Cdo Opere Educative, Massimiliano Tonarini.

La nota riprende alcune previsioni normative, già segnalate,  e ne ribadisce la validità per tutte le scuole dell’infanzia paritarie, private e dell’Ente locale relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, in considerazione delle difficoltà a reperire personale con titolo abilitante.

Riportiamo di seguito i punti più salienti:

“Alla luce di quanto fin qui esposto e di quanto disposto dal comma 1, articolo 1, legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica e diritto allo studio e all’istruzione, con cui viene istituito il sistema nazionale di istruzione, “costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”, a parere dello scrivente non sussistono ragioni ostative alla estensione alle scuole dell’infanzia paritarie, limitatamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, di quanto disposto dalla richiamata Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 per le scuole statali, circa la possibilità di conferire incarichi di supplenza a studenti iscritti, nell’anno accademico 2021/2022, al terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, in possesso dei prescritti CFU.
Non pare al contrario accoglibile la proposta di conferimento di incarichi temporanei a studenti iscritti, nel medesimo anno accademico, al terzo anno del corso di laurea in Scienze dell’Educazione con indirizzo Educatori nei servizi educativi per l’infanzia, anche considerato il richiamo, nel citato D.L. 8 aprile 2020, n.22 , ad “educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo”.
La possibilità di cui innanzi, comunque, è da considerarsi extrema ratio, ovvero limitata, negli anni scolastici indicati, al conferimento di incarichi su posti comuni per la scuola dell’infanzia paritaria, laddove adeguatamente comprovata l’indisponibilità e/o impossibilità di reperire docenti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.”

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