Normative Nazionali

MINISTERO SALUTE: Nuove FAQ su obbligo vaccinale e validità green pass per guariti

― 18 Maggio 2022

Sul sito del Ministero della Salute nell’area dedicata alle  FAQ alcuni chiarimenti, recentemente pubblicati, relativi a obbligo vaccinale.

Ho ricevuto la raccomandata relativa all’avvio del procedimento sanzionatorio d’inadempienza dell’obbligo vaccinale, ma sono esente dalla vaccinazione o ho effettuato la vaccinazione o la terza dose ma dopo il 1° febbraio 2022. A chi devo rivolgermi per far annullare la sanzione?

I cittadini over 50 che hanno ricevuto la notifica di inadempienza dell’obbligo vaccinale devono rivolgersi esclusivamente alla Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio entro 10 giorni dal ricevimento della notifica per comunicare eventuali “certificazioni di differimento o di esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità” ad effettuare la vaccinazione o il richiamo alla data del 1 febbraio 2022, data di avvio del procedimento sanzionatorio.
Non serve dare comunicazione al Ministero della Salute, ma va data notizia dell’avvenuta trasmissione della certificazione inoltrata alla ASL all’Agenzia della riscossione, utilizzando l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del portale ADER.
Consulta: Contatti ASL per inadempienza obbligo vaccinale
Per saperne di più: Agenzia delle Entrate Procedimento sanzionatorio.

Mi sono ammalato di COVID-19 e non ho potuto vaccinarmi, posso essere sanzionato per inadempienza dell’obbligo vaccinale?

Se ti sei ammalato e non eri stato vaccinato in precedenza l’inadempienza dell’obbligo vaccinale scatta dopo 90gg dall’infezione, se invece avevi già il ciclo completato allora l’inadempienza si verifica dopo 120 giorni dall’infezione. La malattia successiva al 1° febbraio 2022 non giustifica l’inadempienza.
Secondo le norme vigenti, in caso di infezione da Sars-CoV-2 la persona soggetta a obbligo vaccinale deve vaccinarsi alla prima data utile. Per chi non si è mai vaccinato tale momento corrisponde a 90 giorni dall’inizio dell’infezione (vale la data del primo tampone positivo) e per chi deve completare il ciclo primario o fare la dose di richiamo corrisponde a 120 giorni dall’inizio dell’infezione (vale la data del primo tampone positivo).

Per approfondire
Circolare n. 8284 del 3 marzo 2021
Circolare n. 59207 del 24 dicembe 2021

Sono guarito dal COVID-19 e ho un green pass da guarigione illimitato, sono esente dall’obbligo vaccinale?

La normativa in materia di obbligo vaccinale differisce da quella relativa alla durata delle Certificazioni verdi COVID-19. Infatti, la validità di una Certificazione verde COVID-19 da guarigione, anche se con durata illimitata, non determina l’adempimento dell’obbligo vaccinale, che va comunque assolto dopo 90 giorni per i non vaccinati o 120 giorni per chi deve fare la dose di richiamo.

Si fa notare che il rispetto di tali tempistiche è verificato anche attraverso i controlli automatizzati per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale effettuati dai datori pubblici e privati (per esempio Greenpass50+ di INPS; NoiPA del MEF; SIDI del Ministero dell’Istruzione). Nel caso il termine sia stato superato, i sistemi segnalano quindi il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Consulta il piano vaccini COVID-19.

Riferimenti normativi

Risiedo in Italia e sono vaccinato all’estero, ma mi è arrivata la raccomandata relativa all’avvio del procedimento sanzionatorio d’inadempienza dell’obbligo vaccinale. Cosa devo fare?

Qualora le vaccinazioni effettuate all’estero siano state effettuate nei tempi previsti dalle norme italiane, per interrompere il procedimento sanzionatorio deve rivolgersi all’ultima ASL di assistenza per la registrazione delle avvenute vaccinazioni nel Sistema Tessera Sanitaria.

In alternativa, tale registrazione può essere effettuata per il tramite del Coordinamento USMAF-SASN inviando alla casella e-mail obbligovaccinale@sanita.it la documentazione attestante le somministrazioni effettuate, oltre ad una dichiarazione di conformità di tale documentazione all’originale e alla copia di un suo documento d’identità e codice fiscale.

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