Come ogni anno, entro il 31 gennaio 2022 le Aziende che, nel corso dell’anno 2021, hanno instaurato contratti con le agenzie di somministrazione di lavoro (il vecchio “lavoro interinale”) devono effettuare la consueta comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali in base alla rispettiva categoria.
La comunicazione deve essere riferita ai contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 e deve obbligatoriamente contenere:
• il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
• la durata dei contratti di somministrazione;
• il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;
La comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratore somministrato, ma solo il dato numerico.
L’invio potrà avvenire tramite:
- raccomandata a mano;
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- fax;
- posta elettronica certificata (PEC).
E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 e 1.250,00 euro, in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei contratti e non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione.
La responsabilità dell’obbligo di comunicazione è a carico dell’Azienda utilizzatrice, che può anche avvalersi di un intermediario/consulente o mediante l’associazione datoriale cui fa riferimento (Nota Ministero del lavoro 3.7.2012).
ATTENZIONE La stessa nota ministeriale prevede la possibilità di scadenze o periodicità diverse se indicate nel contratto collettivo nazionale o di secondo livello applicato in azienda.
In conclusione, va ricordato che i lavoratori somministrati devono essere registrati nel LUL (Libro Unico del Lavoro) all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore.
1) Comunicazione lavoratori in somministrazione: fac – simile