La recente Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata in G.U. N. 62/L, Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 302 del 31 dicembre 2018 –Serie Generale) ha riformato i percorsi formatividell’Alternanza Scuola-lavoro nella Scuola Secondaria di II grado.
Le ore obbligatorie di ASL nel triennio diminuiscono (si veda sotto) in tutti gli indirizzi della Scuola Secondaria di II grado.
La norma si applica già da quest’anno scolastico (2018/19). Pertanto le scuole sono obbligate a rimodulare le attività in corso in modo da rispettare le ore minime contemplate dalla norma nel percorso di studi del triennio.
I finanziamenti MIUR per l’anno scolastico 2018/2019, saranno limitati esclusivamente alle ore minime previste per corso di studio e quindi saranno riproporzionati.
Si attendono, entro sessanta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2019, le nuove Linee Guida che disciplineranno le modalità di erogazione dei nuovi percorsi di ASL ridenominati: “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.
Testo della Legge di Bilancio 2019 pubblicata in G.U. N. 62/L, Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 302 del 31 dicembre 2018 –Serie Generale. LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, cc. 784-787 (Alternanza Scuola-lavoro).
Art. 1, c. 784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
c. 785. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
c. 786. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784.
c.787. Per l’anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 784 a 786.
Per quanto riguarda l’Esame di Stato 2019, alle esperienze svolte nell’ambito dei “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” – già Alternanza Scuola-lavoro – previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n.145, si applica quanto disposto nel D.M. 37 del 18 gennaio 2019.
Nell’ambito del colloquio, lo studente dovrà illustrare, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (alternanza scuola lavoro) e le eventuali ricadute di tali attività sulle scelte dei percorsi di studio e/o di lavoro post-diploma.
D.M. 37 del 18 gennaio 2019
Art. 2, c. 1. “Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Per il candidato esterno, la commissione tiene conto anche delle eventuali esperienze di cui sopra o ad esse assimilabili che il candidato può presentare attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale”