Centro servizi

Obblighi informativi erogazioni pubbliche entro il 30/6 

― 17 Giugno 2020

Come già comunicato con Nota del Centro Servizi del febbraio u.s., ricordiamo che l’art. 35 del decreto legge n. 34/2019 (convertito nella legge n. 58/2019) ha modificato la norma (art.1 legge 124/2017) relativa agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche ricevute.

In base alla norma oggi in vigore, Associazioni e Fondazioni, entro il 30 giugno di ogni anno (non più entro il 28 febbraio), sono tenute a pubblicare sui propri siti internet le informazioni relative a sussidi, sovvenzioni, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati da Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.

Le società (comprese le società cooperative) pubblicano tali informazioni nella nota integrativa del bilancio. Le società che non sono tenute alla redazione della nota integrativa, entro il 30 giugno pubblicano tali informazioni sul proprio sito internet.

La mancata ottemperanza a tale obbligo comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000,00 euro, con la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione, che se non rispettato comporta poi la restituzione integrale dei benefici.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 2/2019 ha fornito alcune indicazioni operative su come adempiere a tale obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti.

 

 

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