Giovedi 21 Febbraio 2019 il Ministro dell’Istruzione Bussetti ha firmato il decreto di distribuzione alle Università dei 14.224 posti disponibili per l’anno accademico 2018/2019 per le specializzazioni sul sostegno, così come previsto dall’art 2, commi 2, 3 e 4 del D.M. 948/2016. In un’apposita tabella allegata al decreto, vi è la suddivisione dei posti a livello regionale di tali corsi.
Il decreto stabilisce anche le date delle prove (oggi posticipate come sotto indicato) di accesso che si terranno:
- il 16 aprile di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria:
- il 17 aprile di mattina per la Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado.
I requisiti di ammissione per accedere al IV ciclo di specializzazione sul sostegno sono indicati nel D.M. del 8 febbraio 2019 n. 92 in particolare agli artt. 3 e 5.
Requisiti scuola di infanzia e primaria (uno dei seguiti titoli è sufficiente)
- Laurea in Scienze della formazione primaria;
- diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali;
- analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Requisiti scuola secondaria di primo e secondo grado
- Il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 92/2019 ovvero: abilitazione in una classe di concorso per la scuola secondaria di I o II grado oppure laurea + 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (ai sensi della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 art.1 comma 792 lettera f) punto 3 dove si confermano i titoli di accesso al corso di specializzazione previsti dalla Legge 59/2017 art. 16 comma 3) per il concorso ordinario quali titoli di accesso anche per i corsi di specializzazione sul sostegno all’art. Legge 59/ che rimanda all’art. 5 comma 3 che rimanda al comma 1)
- analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
Ai requisiti suddetti vanno aggiunti – soltanto in prima applicazione – la laurea + 3 annualità di servizio, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (14. Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale) su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.
- i Docenti ITP (tecnico pratici) potranno accedere ai corsi di sostegno con il diploma.
Come partecipare
Sono gli atenei che organizzano e disciplinano i corsi, in seguito all’autorizzazione da parte del MIUR nei limiti dei posti fissati dall’Allegato A del D.M. del 21 febbraio 2019.
Nei prossimi giorni gli atenei autorizzati pubblicheranno i relativi bandi di partecipazione.
Le prove d’accesso si articoleranno in:
- un test preliminare;
- una prova scritta ovvero pratica;
- una prova orale.
Gli accessi al corso di specializzazione sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni adottate con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249.
Secondo il decreto 92/2019 art. 4 comma 3, saranno ammessi a sostenere le prove un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede.
La prova di accesso, disciplinata dall’art. 6, del D.M. del 30 settembre 2011 mira a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
- competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
- competenze su empatia e intelligenza emotiva;
- competenze su creatività e pensiero divergente;
- competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli culturali e professionali, come precisato nel comma 8 dell’art. 6, dello stesso D.M. suddetto, per un massimo di 10 punti.
L’art. 4 comma 5 del DM dell’8 febbraio 2019, n. 92 stabilisce che nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili.
In deroga a quanto disposto dall’art. 3 comma 3 del DM 92/2019 i corsi suddetti dovranno concludersi entro il mese di febbraio 2020,
Ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DM 249/2010, l’esito favorevole dell’esame finale consente il conseguimento del diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Tale titolo è idoneo per lo svolgimento delle attività di sostegno sia nella scuola statale sia nella paritaria.