Normative Nazionali

SENATO DELLA REPUBBLICA: Maxiemendamento al DL 36/2022 – Art. 44: Nuovi percorsi di formazione iniziale, selezione e formazione continua ed incentivata dei docenti

― 28 Giugno 2022

Approvata anche alla Camera dei Deputati in data 28/5, con 419 voti favorevoli e 55 contrari, la legge di conversione del decreto 36. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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Il Senato della Repubblica Italiana ha pubblicato sul proprio portale il Resoconto stenografico della seduta n. 444 del 22/06/2022, all’interno del quale è possibile recuperare il Documento contenente gli interventi dei Senatori i relativi articoli discussi, nonché il testo approvato (da pag. 61 a pag. 78, l’articolo 44 nella nuova versione).

L’Articolo 44 (“Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie“) apporta apposite modifiche al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Art. 1). Il testo definitivo ha subito diverse stesure nell’iter e ora, dopo l’approvazione in Senato, dovrà essere approvato dalla Camera dei Deputati e, dunque, convertito in Legge.
In attesa della conversione in Legge riportiamo una sintesi del contenuto riferita all’art. 44 in riferimento alle modalità di acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento per i docenti della scuola secondaria (con attenzione a quanti operano nelle scuole paritarie).

La formazione iniziale è definita di concerto con le università, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole. Obiettivo di tale formazione sarà quello di fornire ed accertare:

  •  le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, anche in riferimento al delicato tema dell’inclusione;
  • le competenze proprie della professione di docente, quindi anche relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari e le competenze giuridiche, in specie relative alla legislazione in materia scolastica;
  • la capacità di progettare, “anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari“,  percorsi didattici personalizzati e flessibili, adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti, da promuovere nel contesto scolastico in sinergia con il territorio e la comunità educante per favorire l’apprendimento critico e consapevole, l’orientamento e competenze trasversali;
  • la capacità di svolgere con consapevolezza i compite connessi con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

Il sistema di formazione iniziale prevede un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale a frequenza obbligatoria  corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici (sarà riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento), che consentiranno di acquisire le competenze professionali necessarie.
Tali percorsi si concluderanno con:

  • una prova finale comprendente uno scritto (analisi critica del tirocinio scolastico svolta durante il percorso di formazione iniziale), alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato;
  • una lezione simulata.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31/7 p.v. saranno definiti, tra gli altri:

  • i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari
    per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA,
  • il numero di crediti formativi universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità.
  • la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale;
  • le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi;
  • gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato;
  • le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata:
  •  gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice;
  • i costi massimi di iscrizione.

    L’accesso alla formazione universitaria (Art. 2) è subordinata alla definizione, da parte del Ministero dell’istruzione, e alla comunicazione “al Ministero dell’università e della ricerca [del] fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso“.

    NB: Per i primi tre cicli dei percorsi di formazione, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni possono accedere ai percorsi relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal Ministero, come qui sopra riportato. 

    Il decreto definisce inoltre le nuove modalità per l’accesso ai ruoli dello stato a partire dal 2025 che prevedranno, il percorso di formazione iniziale (con il conseguimento dell’abilitazione, un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, e un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva, che verranno anch’essi definiti nel decreto da adottare entro il 31/7 p.v.

    In attesa che il Provvedimento entri a pieno regime, l’Articolo 18 bis disciplina anche la cosiddetta “fase transitoriache riguarda SOLO l’accesso ai ruoli dello Stato per i docenti con tre anni servizio nelle scuole statali anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione della domanda di accesso al concorso, nei cinque anni precedenti valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99 (naturalmente con il titolo di studio di accesso alla classe di concorso): “fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il  possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell’articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. […] Sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento“.

    Sono definiti inoltre i criteri di accesso all’abilitazione su posto di sostegno sempre nella fase transitoria: “tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e (…) possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento”.

    Il percorso successivo dei vincitori di concorso dipenderà, come per gli altri colleghi, dal possesso o meno dell’abilitazione e necessiterà comunque l’acquisizione complessiva di 60 crediti formativi cui seguirà l’anno di prova e la successiva immissione in ruolo.

    Il Maxi-Emendamento, annuncia, in aggiunta, che un decreto da adottare di concerto tra il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della norma, provvederà alla revisione e all’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento.

    L’art. 44 si occupa inoltre delle formazione incentivata e continua dei docenti di ruolo nello Stato e dell’istituzione della Scuola di Alta Formazione che avrà il compito di promuoverla e coordinarla.

    Per approfondire:

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