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STUDIO SCACCIANTE: DL 127/2021 – Super Green Pass

― 23 Settembre 2021

Riportiamo la circolare dello Studio Scacciante avente per oggetto: DECRETO LEGGE N. 127/2021 – c.d. “Decreto SUPER GREEN PASS”.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21/09/2021 il Decreto legge n. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening“, c.d. Decreto Super Green pass.
Il Decreto introduce un obbligo generalizzato di possesso della Certificazione verde Covid- 19 c.d. “green pass” per i lavoratori sia del settore pubblico che privato.
Il green pass è una certificazione in formato digitale, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.
Di seguito le novità in tema di lavoro introdotte dal “Decreto Super Green pass” nel settore privato.
Il nuovo Decreto introduce per il periodo dal 15/10/2021 al 31/12/2021 data di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di possesso di green pass nei luoghi di lavoro.
Il green pass sarà necessario per tutti coloro che accedono al luogo di lavoro per svolgere un’attività lavorativa, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
L’obbligo vale quindi anche per titolari di partita iva e/o fornitori che accedano a luoghi di lavoro, collaboratori domestici, baby sitter, etc. etc.
I datori avranno l’obbligo di accertare, prioritariamente al momento dell’accesso, che chiunque acceda ai propri ai locali per svolgere attività lavorativa sia in possesso della certificazione verde covid -19 ed entro il 15 /10/21 dovranno definire le misure organizzative dei detti controlli ed individuare i soggetti preposti. Il Decreto prevede espressamente che i controlli possano essere effettuati anche a campione.
Sarà possibile prevedere il controllo tramite la App ministeriale per la verifica del codice QR.
Il dipendente sprovvisto del green pass sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e comunque fino al 31/12/21, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto.
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta retribuzione e/o compenso a qualunque titolo.
In caso di accesso sul luogo di lavoro in assenza di green pass sono previste a carico del lavoratore sanzioni da 600 a 1500 euro.
In caso di violazione dell’obbligo di verifica del possesso della certificazione è prevista a carico del datore di lavoro una sanzione da 400 a 1000 euro.
Per le sole imprese con meno di quindici dipendenti, è prevista la possibilità dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31/12/2021.
Il testo sembrerebbe pertanto definire la possibilità per le sole aziende di piccole dimensioni di sospensione del rapporto di lavoro per un massimo di 20 giorni, ed in tal senso segnaliamo che sono molti i punti del Decreto che si prestano a dubbi interpretativi, rispetto ai quali si attendono gli opportuni chiarimenti operativi Ministeriali, dei quali sarà nostra cura fornirVi tempestiva informazione.

22 settembre 2021

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