Alla luce dei recenti episodi di cronaca legati all’emergenza meteo nell’area romagnola, il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna ha trasmesso la Nota prot.12860 del 22.05.23 avente per oggetto “Ancora una volta”. L’alluvione in Romagna. Prime riflessioni e suggerimenti per continuare a fare scuola”.
Di fronte al “rumore” causato dai numerosi mezzi di informazione che si sono occupati del tema, Stefano Versari ha invitato ad “aiutare, mettersi al fianco, sostenere. E tacere. Per rispetto“, ringraziando al contempo quanti in maniera commovente si sono dati da fare per aiutare.
il D.G. dell’USR, inoltre, rende noto di aver condotto, fra il 18 e il 19 maggio una rilevazione di somma urgenza indirizzata ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali. Hanno risposto tutte le scuole dei territori interessati ed è emerso che le “situazioni scolastiche di emergenza o maggiore criticità segnalate si concentrano nel
forlivese, cesenate, faentino, lughese, ravennate e sull’area orientale e meridionale (collinare e montana) del territorio metropolitano bolognese“. Il Documento precisa anche che “non sono stati acquisibili nell’immediatezza i dati concernenti scuole paritarie e formazione professionale regionale“. I dati al 19 maggio sono i seguenti:
- 105 plessi statali sono stati interessati dagli effetti dell’alluvione;
- 49 istituzioni scolastiche statali hanno segnalato criticità per la ripresa dell’attività didattica;
- 58 istituzioni scolastiche statali hanno segnalato criticità per viabilità e trasporti;
- 44 istituzioni scolastiche hanno segnalato la destinazione di parte dei locali a sfollati.
Dopo aver fornito questi dati, Versari ha sottolineato la necessità di consentire la socializzazione degli studenti, particolarmente urgente in questo momento drammatico. Pertanto, è necessario che “il servizio educativo di istruzione e formazione continui in presenza, con il concorso della comunità di riferimento, anche in luoghi altri rispetto agli edifici scolastici o all’aperto“. Saranno da riaprire, perciò, il prima possibile le Istituzioni scolastiche che non abbiano subito danni.
Riportiamo, infine, per intero quanto afferma la circolare in merito validità dell’anno scolastico in corso:
“In relazione a quesiti concernenti la validità dell’anno scolastico 2022/2023, in merito alle giornate di scuola che non è stato possibile o che non sarà possibile svolgere, si richiama precedente pronuncia di questo Ufficio (nota del 6 febbraio 2012, n. 1513 3):
“In relazione agli eventi naturali che hanno comportato la perdita di giorni di lezione per la più parte delle Istituzioni scolastiche della regione, si ricorda che per consolidato orientamento già espresso da questa Direzione (vedi note prot. 18967 del 18.11.2002 e n.1743 del 15.2.2010), l’anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno comportato la discesa del totale al disotto dei 200 giorni. Pertanto, nella circostanza attuale, la validità dell’anno scolastico non è pregiudicata, laddove lo sforamento della soglia prevista dal calendario scolastico sia dovuto a cause non prevedibili e documentate di forza maggiore”.
Ricorrono altresì le condizioni di cui alla successiva nota, sempre di questo Ufficio, del 7 febbraio 2012, prot. n. 15544, con cui fu specificato che:
“le assenze degli studenti imputabili alla grave situazione meteorologica in corso possano rientrare nelle deroghe previste dalle norme sopra richiamate e non pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati”.
Nella medesima circostanza meteorologica, parimenti si esprimeva l’allora Direttore generale degli Ordinamenti di questo Ministero (nota 22 febbraio 2012, n. 1000):
“Può tuttavia accadere… che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.