L’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte ha trasmesso la Circolare n. 79 del 30 aprile 2019, avente per oggetto “Diritto allo studio degli alunni/e e degli studenti/studentesse con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali: analisi e ricognizione delle pronunce giurisprudenziali (2010-2019)“.
Il Documento offre agli operatori scolastici una sintesi degli Interventi normativi, succedutisi a partire dal 2010 fino al 2019. La ricognizione parte dalla Legge 170 che “ha riconosciuto i DSA e avviato un processo di ridefinizione degli allievi “con modalità di apprendimento diverse” che è sfociato nel 2012 con l’assunzione del costrutto di BES – Bisogni Educativi Speciali, già in uso in Europa dalla fine del secolo scorso“.
Particolarmente rilevante è quanto contenuto nel D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 e, in particolare, gli artt. 4, (“Misure educative e didattiche), e 6 (“Forme di verifica e valutazione“).
La circolare dell’USR richiama i seguenti passaggi dell’articolo 4 del D.M. di cui sopra, affermando che è necessario:
“(…) attuare i necessari interventi pedagogico-didattici (…) attivando percorsi di
didattica individualizzata e personalizzata (…). I percorsi didattici individualizzati e
personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni
curricolari nazionali (…) sulla base del livello e delle modalità di apprendimento
dell’alunno (…), adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità
possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo”.
Il medesimo articolo ricorda, altresì, di assicurare l’impiego degli “opportuni strumenti compensativi (curando l’acquisizione delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi)”, mentre al comma 5 si rammenta che lo scopo delle misure dispensative è quello di evitare situazioni di affaticamento e disagio, dovute alla somministrazione di consegne direttamente coinvolte dal disturbo, senza che ciò, però, comporti un abbassamento del livello degli obiettivi di apprendimento.
L’articolo 6 del D.M. afferma, poi, che
“La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli
studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai
precedenti articoli. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che
consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di
apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le
condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai
tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli
aspetti legati all’abilità deficitaria”.
Pertanto, oltre a far emergere in sede di scrutinio la rilevanza del disturbo, è necessario altresì che la valutazione degli insegnanti discrimini fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite.
La Circolare dell’USR richiama alla memoria anche la Nota Miur prot. 562 del 3 aprile 2019 , che ha invitato a considerare tra gli alunni
BES anche quelli ad alto potenziale intellettivo. In questa maniera, la Nota dà adito alla possibilità per questi studenti di attuare
una personalizzazione degli insegnamenti, una valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e un principio di responsabilità educativa.
La Circolare ricorda anche i seguenti riferimenti normativi:
- Direttiva del 27 dicembre 2012;
- Circolare MIUR n. 6 dell’8 marzo 2013;
- art. 21 dell’O.M. MIUR n. 205 dell’11 marzo 2019.
Attraverso i vari Decreti, Leggi e Ordinanze, il Documento approda ad una rassegna delle principali sentenze pronunciate dai Tribunali alla luce delle norme appena richiamate.
Attraverso l’analisi della giurisprudenza più recente si possono cogliere elementi che contribuiscono a:
- rafforzare il processo inclusivo dello studente/studentessa con DSA e con altri BES;
- rendere maggiormente trasparenti le relazioni tra la scuola e la famiglia;
- garantire la legittimità della procedura implementata dall’istituzione scolastica