L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha pubblicato la nota n. 4308 del 20-02-2023 con le disposizioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità per l’anno scolastico 2023/2024.
La procedura per il riconoscimento della parità scolastica è disciplinata dalla legge n. 62 del 10 marzo 2000, dal Decreto Ministeriale n . 267 del 29 novembre 2007 e dal Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008, a cui la nota fa riferimento.
L’istanza può essere presentata dai seguenti soggetti:
- scuole già funzionanti come scuole non paritarie;
- scuole di nuova istituzione dall’a. s. 2023/2024;
- scuole già paritarie che vogliano istituire nuovi percorsi di studio (ad esempio, una scuola primaria paritaria può istituire una scuola secondaria di I grado presentando istanza di parità);
- scuole già paritarie che vogliano istituire nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni;
- scuole selezionate per i nuovi percorsi quadriennali degli Istituti Professionali ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera L del Decreto Dipartimentale n. 2451 del 7 dicembre 2021;
- scuole a cui sono già stati autorizzati o rinnovati percorsi quadriennali da Decreti Ministeriali oppure da Decreti del Direttore Generale USR per la Lombardia, come di seguito approfondito;
- scuole che, destinatarie del DDG n. 183 del 15.02.2022, hanno successivamente chiesto e ottenuto – dal Ministero o dal Direttore Generale USR Lombardia – l’autorizzazione al rinvio di un percorso quadriennale nell’a. s. 2023/2024.
Il Gestore deve specificare nell’istanza se la parità viene richiesta per un corso completo o per l’istituzione di un nuovo corso a iniziare dalla classe prima in vista del graduale completamento del corso.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza di riconoscimento (per la quale deve essere utilizzato l’allegato 1) dovrà essere inviata in formato pdf entro il 31 marzo 2023 esclusivamente via pec all’indirizzo: drlo@postacert.istruzione.it, corredata dalla documentazione richiesta.
L’istanza redatta e inviata in tal modo riceverà un numero di protocollo generato dal sistema di posta dell’USR che attesta la avvenuta ricezione: è a cura di chi presenta l’istanza accertarsi che ad essa sia stata assegnata la protocollazione in ingresso.
Gli allegati possono essere inoltrati anche con invio separato, comunque entro il 31 marzo. Non saranno prese in considerazione né protocollate pec che rinviano a siti/piattaforme esterne per l’estrapolazione eventuale dell’istanza.
Il mancato invio di parte della documentazione richiesta nei singoli punti entro la stessa data del 31 marzo può determinare il mancato accoglimento della istanza di parità; invece, qualora un documento sia non del tutto conforme alle disposizioni o incompleto, esso dovrà essere regolarizzato entro i termini indicati dall’Ufficio esclusivamente durante l’attività istruttoria precedente l’emissione del decreto di parità.
L’istanza deve essere presentata dal soggetto gestore o dal Legale Rappresentante in possesso dei requisiti di cui all’art. 353 del d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (cittadino di uno Stato Membro dell’Unione Europea, trentun anni di età e requisiti professionali e morali previsti dall’art. 3.1 del D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008).
La richiesta di riconoscimento della parità dovrà contenere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 62/2000, richiamati dai DD.MM. n. 267/2007 e n. 83/2008, già indicate nel modello (Allegato 1).
Il modello suddetto deve essere corredato dalla documentazione indicata nella nota e riportata anche nell’allegato stesso.
Al Paragrafo 4, la Circolare fornisce indicazioni per le scuole secondarie di II grado che intendano attivare un nuovo indirizzo/articolazione/opzione all’interno dello stesso percorso di studi. Anche tali scuole devono inoltrare istanza di nuova parità. Il medesimo paragrafo specifica, poi, le procedure specifiche per ogni particolare percorso ordinamentale.
Per quanto attiene ai percorsi quadriennali della Scuola Secondaria di Secondo Grado, “per chiedere la parità su un percorso sperimentale quadriennale, non trattandosi di un percorso a regime ordinamentale, occorre essere destinatari di un decreto autorizzativo emanato ai sensi dei bandi ministeriali D.M. n. 567/2017 e D.M. n. 344/2021 ovvero emanato ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 275/1999. La domanda di parità all’USR Lombardia completa la procedura di attivazione del percorso sperimentale, che si perfeziona l’emanazione del decreto di parità scolastica”.
La Circolare precisa, inoltre in relazione agli Studenti BES e con disabilità che “le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità”.
Agli studenti con Disabilità dovranno inoltre garantire:
- un docente di sostegno per il numero di ore indicate per la classe dal GLO;
- un Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Agli studenti con Bes dovranno garantire un Piano Didattico Personalizzato (PDP).
Nel caso, inoltre, di alunni ospedalizzati dovranno garantire la possibilità di usufruire del servizio Scuola in Ospedale (SIO), se presente nella struttura in cui sono degenti, e del servizio Istruzione domiciliare (ID).
Infine, è necessario che il PTOF e il Patto di Corresponsabilità contengano misure specificamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.
Al termine delle verifiche e delle dichiarazioni rese e della completezza della documentazione prodotta, l’Ufficio XII emetterà il decreto di riconoscimento della parità o di diniego entro il 30 giugno 2023 che avrà effetto giuridico dal primo settembre 2023
Oltre all’Allegato 1 di cui sopra, l’USRL trasmette anche un secondo allegato relativo al Trattamento dei Dati,