Normative Lombardia

USRL: Esami di stato (PRIMO e SECONDO Ciclo 2022/2023) per alunni e studenti ricoverati in ospedale (SiO) o in istruzione domiciliare (ID) – Indicazioni operative

― 19 Maggio 2023

L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha trasmesso la Circolare prot. n. 12622 del 17.05.23 avente per oggetto “Esami di stato di alunni e studenti ricoverati in ospedale (SiO) o in istruzione domiciliare (ID) – Indicazioni operative“.

Scuola Secondaria di Primo grado

Il Documento ricorda che, per l’Esame di Stato a conclusione della Scuola Secondaria di Primo grado, i riferimenti normativi sono:

  • Nota informativa. “Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione”, prot. 4155 del 07 febbraio 2023;
  • D.M. 741/2017 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”.

Sulla base delle norme di cui sopra, la Circolare rammenta che:

  • Gli studenti che si trovano in situazione di ricovero presso un ospedale o un centro di cura nel periodo di svolgimento dell’Esame di Stato ha diritto a sostenere in ospedale tutte le prove oppure solo alcune di esse.
  • Tali studenti sono ammessi all’Esame ai sensi dall’articolo 22, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 62/2017.
  • Quanti hanno frequentato corsi di istruzione in ospedale o in altri luoghi di cura per periodi consistenti e “senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell’esame di Stato“, sosterranno le prove di fronte ad una commissione composta dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, più insegnanti delle discipline mancanti, “scelti e individuati in accordo sia con l’Ufficio Scolastico Regionale sia con la scuola di provenienza“.
  • Nel caso in cui il periodo di ricovero coincida con quella della Prova Nazionale, tale prova sarà somministrata e svolta in ospedale o in altro centro di cura. 
  • Gli alunni che si trovano in situazione di ricovero nel solo periodo di svolgimento dell’esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, qualora le condizioni di salute lo consentano, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.
  • Tali modalità di svolgimento dell’esame, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In alcuni casi particolarmente gravi, è possibile svolgere le prove “anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale“.
  • In tutti questi casi ivi contemplati, “l’esito dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 13 del Decreto legislativo 62/2017“.

Scuola Secondaria di Secondo grado

In merito all’Esame conclusivo della Scuola Secondaria di Secondo grado, il Documento ricorda che:

  • qualora la “frequenza della sezione ospedaliera sia (in termine di giorni) pari o inferiore a quella nella classe di appartenenza, lo scrutinio di ammissione all’esame sarà effettuato dal Consiglio di classe dell’istituto di provenienza, che acquisirà tutti gli elementi valutativi da parte dei docenti operanti nella sezione ospedaliera.
  • Nel caso in cui la frequenza nelle sezioni ospedaliere corrisponda ad un numero dei giorni superiore a quella della classe di appartenenza, lo scrutinio di ammissione sarà effettuato dai docenti della sezione ospedalierache acquisiranno gli elementi valutativi dalla scuola di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all’istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio sia nel documento di valutazione sia nel registro di classe“. Tuttavia, in casi particolari, ovvero allorquando “gli elementi di valutazione acquisiti dalla scuola di appartenenza siano comunque più rilevanti e/o prossimi nel tempo e appaiano, per intesa tra le due scuole, comunque maggiormente significativi, sempre per intesa lo svolgimento dello scrutinio di ammissione potrà essere effettuato comunque dalla scuola di appartenenza“.
  • E’ possibile, su segnalazione del dirigente o del coordinatore delle sezioni in ospedale all’USR, di nominare in commissione insegnanti prioritariamente delle scuole in ospedale. Tuttavia, vista la particolarità delle sezioni ospedaliere delle Scuole Secondarie di Secondo grado lombarde, in cui operano docenti che non hanno cattedre intere in ospedale, che “di norma insegnano anche nelle sezioni delle scuole di appartenenza e sono spesso già nominati quali membri interni delle commissioni interne, non sarà generalmente possibile designare i docenti delle sezioni ospedaliere nelle commissioni delle scuole di candidati ricoverati“.
  • i degenti in luoghi di cura od ospedali, i detenuti, o quanti sono impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, possono svolgere le prove in ospedale o al proprio domicilio, se autorizzati dall’USR allo spostamento della Commissione d’esame, anche fuori provincia o fuori regione. In questo caso, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. “A tal fine il Dirigente della scuola di appartenenza trasmetterà tempestivamente a mezzo PEO la richiesta pervenuta dal candidato correlata dalla documentazione comprovante l’impedimento all’Ufficio V “Ordinamenti e politiche per gli studenti” – drlo.ufficio5@istruzione.it – al fine di consentire di verificare le diverse situazioni e predisporre le eventuali autorizzazioni che verranno rilasciate su richiesta formale del presidente della commissione”.

Per ogni chiarimento è possibile contattare i seguenti riferimenti:

Per approfondire:

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