Aggiornamento 29/11/2023
In relazione alla nota prot. 35664 sotto riportata abbiamo chiesto all’USRL alcuni chiarimenti che riportiamo di seguito:
- Alcune scuole paritarie hanno in essere convenzioni con le Università stipulate da tempo (alcune da più di dieci anni) in virtù delle quali accolgono tirocinanti, in particolare studenti di scienze della Formazione Primaria, ma anche di altre Facoltà per tirocini curricolari. Le convenzioni in essere sono generiche e non precisano, come invece viene richiesto dal form, per quali classi di concorso sono attivabili progetti tra Università e Istituzione Scolastica. In questo caso come devono comportarsi le scuole?
Il DPCM del 4 agosto copre un ampio spettro di classi di concorso e docenti, rendendo necessaria la redazione di un documento specifico. E’ possibile indicare, nel campo “classe di concorso”, una o più classi presenti in organico per le quali si prevede la disponibilità di eventuali tutor. Tale richiesta non implicherà alcun vincolo per tirocini su classi di concorso aggiuntive, ma consentirà a questo USR di monitorare la disponibilità delle sedi di competenza a livello regionale, consentendo un’analisi generale nell’ambito regionale. - La possibilità di derogare dal requisito dei 5 anni di servizio a TI (art. 2 comma 2 del D.M. 8 novembre 2011) è chiara. Per quanto riguarda gli altri requisiti, è necessario fare riferimento all’All. A del D.M. n. 93 del 30 novembre 2012?
Tutte le deroghe menzionate risultano attive; senza entrare nei dettagli dei requisiti, sottolineiamo che permane l’obbligo per il tutor dei tirocinanti di essere abilitato nella classe di concorso oggetto del tirocinio. - Segnaliamo inoltre un problema di compilazione. Nel caso la scuola fosse solo secondaria di I grado o di II grado, non può terminare la compilazione in quanto tutte e due i campi sono con compilazione obbligatoria.
Per superare eventuali problematiche, le chiediamo di inserire nel campo il valore “XX”.
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L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha pubblicato all’Albo N. 640/2023 la Comunicazione prot. n. 35644 del 16.11.23, avente per oggetto “Organizzazione attività di tirocinio ex D.P.C.M. 4 agosto 2023 “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza” – indicazioni operative” e indirizzata ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e ai Legali Rappresentanti delle Scuole Paritarie.
La circolare precisa che:
- “nel corrente anno scolastico 2023-2024 verranno prioritariamente considerati gli elenchi delle scuole precedentemente accreditate, come individuate nelle note prot. 1746 del 21.07.2021 e prot. 29037 del 29.09.2023 (avente per oggetto: Tirocini curricolari ex DM 249/2010 – Corso di laurea in Scienze della formazione primaria e corsi di specializzazione sul sostegno) di questo Ufficio“;
- “il numero di scuole accreditate, quali sedi di tirocinio, potrebbe risultare insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza di un elevato numero di tirocinanti” e per questa ragione, l’USRL intende “consentire alle Istituzioni scolastiche non accreditate, ma in possesso dei requisiti previsti, e disponibili ad accogliere i tirocinanti, di procedere alla stipula di specifiche Convenzioni per le attività di tirocinio con le singole Università, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 93 del 30 novembre 2012 ed in attuazione del D.P.C.M. 4 agosto 2023″;
- ritiene necessario, perciò, “integrare l’elenco già formato con le Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, non accreditate ma che procederanno direttamente alla stipula di Convenzioni con gli Atenei“;
- le Scuole che intendano procedere ad attivare convenzioni con le Università, sono tenute comunque a darne comunicazione espressamente all’USRL, mediante la compilazione del FORM “Scuole NON ACCREDITATE per ATTIVITA’ DI TIROCINIO. Convenzioni con Atenei”. NB: La nota con il link per la compilazione del FORM, è stata inviata alle Istituzioni Scolastiche tramite protocollo, (qui la prot. 35648 del 16-11-2023 con link attivo per la compilazione del form);
- per quanto riguarda l’individuazione dei tutor “considerata la diffusa carenza di docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, questo Ufficio ritiene che i Dirigenti Scolastici, ed i Legali Rappresentanti delle scuole paritarie, previo accertamento della oggettiva indisponibilità di docenti in possesso dei requisiti previsti, possano procedere comunque all’individuazione, pur derogando dal requisito di cui al D.M. 8 novembre 2011, art. 2, c. 2 (almeno cinque anni di servizio d’insegnamento a tempo indeterminato) per il tirocinio dei percorsi universitari finalizzati all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Al seguente link gli ultimi elenchi delle Sedi accreditate pubblicati dall’USRL.