Aggiornamento del 17 settembre 2023
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.216 del 15.09.23 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123, recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale“, i cui contenuti sono stati riassunti e diffusi tramite il Comunicato stampa qui di seguito.
Si attende ora la Pubblicazione in GU anche del Decreto recante le “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese”.
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Con un apposito Comunicato Stampa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che, nella giornata del 7 settembre 2023, alle ore 13.27, sotto la presidenza di Giorgia Meloni, Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, si è riunito il CdM.
In prima battuta, si rende noto che è stato approvato un Provvedimento recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile (decreto-legge)“, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto.
Al di là delle azioni specificamente indirizzate all’area di Caivano, si introducono altresì “Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile“. In particolare si introduce:
- Daspo Urbano (divieto di accesso a particolari aree della città) esteso ai maggiori di 14 anni. Tale divieto sarà “notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del . Nell’ambito del medesimo provvedimento, si introducono anche misure finalizzate a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. In altri termini, il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, comminato a quanti sono stati denunciati o condannati per vendita o cessione di droga, viene esteso anche alle scuole, alle università e alle aree limitrofe, anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio..Il Questore disporrà di una più ampia casistica di misure accessorie (“per esempio l’obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l’obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal comune“).Allo scopo di prevenire disordini negli esercizi pubblici e nei locali, si introduce il divieto di accesso ai soggetti denunciati, “oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale“. Tale divieto è applicabile dal Questore anche alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, oltre che nei confronti delle persone in stato di arresto o fermo, o condannate anche con sentenza non definitiva.La durata della misura viene, inoltre, estesa da una durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni a una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni.
Quanti violeranno i divieti di cui sopra, vedranno comminarsi una pena che va da un massimo di due anni di reclusione e di 20.000 euro di multa a un massimo di tre anni e di 24.000 euro. - Foglio di via obbligatorio. Il Provvedimento estende di un anno la durata massima del “divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento“.
- Contrasto dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti . Il DL, aumenta e potenzia la facoltà di arrestare i soggetti colti in flagranza per il reato di “porto d’armi od oggetti atti ad offendere”. Contestualmente, le pene previste per il reato in questione sono inasprite, fino a un raddoppio (da un massimo di due a un massimo di quattro anni di reclusione). Inoltre, la pena massima comminabile per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, è estesa di un anno: da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni.
- Prevenzione della violenza giovanile e divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici. Il DM introduce l’applicabilità della misura di prevenzione personale dell’”avviso orale” anche ai minori dai 14 anni in su, allo scopo di contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche organizzata “baby-gang”. Attualmente, la misura è indirizzata ai maggiorenni che, si presume, vivano, anche solo in parte, “con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Contestualmente, il Questore ha la facoltà di proporre all’Autorità giudiziaria il divieto, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, “di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce“, nel caso in cui li abbiamo utilizzati per realizzare e divulgare gli atti per i quali è stato comminato l’Avviso Orale.Di conseguenza, la sanzione penale per la violazione delle prescrizioni dell’avviso orale prevista per i maggiorenni (reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a euro 5.164), è estesa anche ai minorenni. “Al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento” è introdotta una fattispecie di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyber-bullismo.
- Ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni. Allo scopo di prevenire la recrudescenza della devianza giovanile, “si introduce una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni“. In quanto tali soggetti non sono imputabili, si prevede la convocazione dal Questore accompagnati da almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), il quale sarà destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 200 a 1.000 euro, “salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso“.
- Contrasto dei reati commessi dai minori, attraverso interventi sul processo penale destinato aminorenni:
- “si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;
- per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4;
- si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi;
- si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti)”.
- Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale. Nel caso in cui il minore si macchi di Delitti di “associazioni di tipo mafioso anche straniere” e di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, il PM dovrà informare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza, se si riscontra una situazione di pregiudizio del soggetto che ha commesso il reato.
- Custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore, se il soggetto, “in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga“. Inoltre, “nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria“, il pubblico ministero notifica al “minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo“. Questa misura prevede lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profìt o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza. Se tale percorso sarà andato a buon fine, il giudice procederà con una sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato. In caso contrario, il giudice rimetterà gli atti al p.m. per la prosecuzione del procedimento.
- Sicurezza degli istituti penali per minorenni. Nel caso in cui un soggetto recluso in un istituto minorile abbia raggiunto la maggiore età e, in carcere, adotti comportamenti che compromettono la sicurezza o l’ordine degli Istituti, eserciti violenza nei confronti di altri detenuti, o si avvalga dello stato di soggezione da lui indotto in altri detenuti, il direttore dell’istituto penitenziario può chiedere al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento al carcere, se di di età compresa tra 18 e 21 anni. Qualora il soggetto abbia, invece, età compresa tra 21 e 25 anni, “la richiesta di nulla osta è possibile se il detenuto stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte sopra descritte“.
- Disposizioni in materia di offerta educativa: Il Provvedimento rafforza i controlli, per verificare l’adempimento dell’obbligo scolastico e introduce un nuovo reato in caso di elusione. Nella fattispecie di “dispersione assoluta (il minore mai iscritto a scuola nonostante l’ammonimento)“, è prevista una pena fino a due anni di reclusione. In “caso di abbandono scolastico (il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l’obbligo scolastico)” si prevede fino ad un anno di reclusione. Inoltre, i soggetti che violano l’obbligo perdono il diritto di percepire l’assegno di inclusione.
- Disposizioni in materia di tutela dei minori che utilizzano dispositivi informatici. “Si prevede l’obbligo, per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell’ambito dei contratti di fornitura di tali servizi. A regime, si prevede inoltre l’obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l’installazione di default di tali applicazioni nei nuovi dispositivi immessi sul mercato“.
Nel corso del Consiglio dei Ministri sono stati introdotti anche Provvedimenti recanti “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese (decreto-legge)”, che prevedono l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, “ZES unica”, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, che sostituirà le attuali otto Zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno.
Come si legge nel Comunicato, “all’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di diverse tipologie di vantaggi (speciali condizioni), quali la previsione di un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e il riconoscimento, fino al 2026, di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive“.
Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Provvedimenti.