L’attività di vigilanza sugli enti pubblici di ricerca che operano nel settore Istruzione è affidata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per espressa previsione di legge e con apposito atto governativo. La relativa competenza è affidata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Tale funzione si concretizza principalmente nell’approvazione di alcuni atti espressamente individuati dal legislatore.
Possono, a tal proposito, distinguersi, tre tipi di controllo:
- un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso la previsione degli obiettivi da perseguire, anche mediante l’utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, la preventiva approvazione dei documenti di programmazione e degli atti fondamentali della gestione;
- un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso la richiesta di relazioni periodiche sull’andamento della gestione, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell’ente, la previsione di controlli ispettivi;
- un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali variazioni allo stesso e del rendiconto generale, dando atto dei risultati raggiunti dall’ente e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.
A seguire approfondimenti su Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(Invalsi) e Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire)