Com’è noto, la Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e i successivi Decreti ministeriali n. 930 e n. 933 del 29 luglio 2022 accordano la possibilità di iscriversi a doppia laurea, a partire già dall’anno accademico 2022/23.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, il 12 gennaio 2023 ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ, tra gli altri argomenti, relativamente a:
“Contemporanea iscrizione – differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative: ai fini della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, premesso che il calcolo va effettuato sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all’offerta didattica programmata e in particolare ai SSD/SAD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative e ulteriori nonché ai relativi CFU/CFA, la struttura didattica competente farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU/CFA per ciascun settore disciplinare.
Laddove necessario, la struttura didattica competente ha il compito di individuare i SSD/SAD obbligatori da utilizzare ai fini del calcolo. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore. Inoltre, si precisa che resta nell’autonomia delle Istituzioni – laddove opportuno – fare ricorso a ulteriori criteri (ad es. insegnamenti e/o syllabus di insegnamenti), al fine del corretto calcolo della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative“.