Senato della Repubblica, senato.it, 06.04.22
Il Senato della Repubblica, a seguito della precedente approvazione alla Camera dei Deputati il 12 ottobre 2021, ha approvato nella giornata del 6 aprile 2022 il DDL 2415 in Materia di Iscrizione contemporanea a due corsi di Istruzione superiore.
Con 178 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astensioni il Senato approva definitivamente il Disegno di Legge che introduce la possibilità di iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea.
L’articolo 1 del Provvedimento chiarisce possibilità e limiti:
- Comma 1: “Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale“.
- Comma 2: “Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale“.
- Comma 3: “È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica“.
L’articolo 2 dà il via libera alla possibilità di iscriversi anche a due corsi di alta formazione artistica:
- Comma 1: “Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)“.
- Comma 2: “È consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione […]. È altresì consentita l’iscrizione contemporanea, presso le istituzioni dell’AFAM […], a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione”.
- Comma 4: “Non è consentita l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell’AFAM italiane ovvero italiane ed estere“.
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